di Fabio Scrimitore
Il quesito, formulato da un Dirigente scolastico, riguarda il mancato accoglimento di una domanda di iscrizione alla scuola primaria.
Il legale rappresentante dei genitori di una bambina non accolta nella prima classe della scuola primaria si duole, in primo luogo, della deliberazione con la quale il Consiglio di istituto ha fissato i criteri di priorità, in base ai quali il Dirigente scolastico ha valutato ed accolto le domande di iscrizione alla predetta classe per l’anno scolastico 2015/16.
In particolare, l’avvocato lamenta che il Consiglio di istituto ha dato priorità alle domande di iscrizione dei bambini provenienti dallo stesso Istituto comprensivo. A suo giudizio, quel criterio colliderebbe con gli articoli 33 e 34 della Costituzione, che garantisce il diritto all’istruzione in condizioni di parità.
L’obiezione non sembra degna d’eccessivo credito. Per esserne certi, basterà considerare che la stessa Circolare ministeriale sulle iscrizioni degli alunni per l’anno scolastico 20’15/16 (la n. 51 del 18 dicembre 2014), al paragrafo d) dal titolo Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, assegna espressamente un tal genere di priorità alle iscrizioni, per l’a.s. 2015/2016, alla 1^ classe di scuola secondaria di primo grado degli alunni che quest’anno frequentano la 5^ classe di scuola primaria dello stesso istituto.
Il fatto che la predetta circolare non contenga un’analoga direttiva a beneficio dei bambini che oggi stanno frequentando la scuola dell’infanzia, e che intendano frequentare la prima classe di scuola primaria nello stesso Istituto comprensivo per il 2015/16, può costituire un effetto della non obbligatorietà della scuola dell’infanzia. Ciò non sottrae però legittimità a tale criterio di priorità, ma comporta soltanto una diversa qualificazione giuridica di quel criterio, nel senso che, per le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, quel criterio diventa pressoché prescrittivo per il Consiglio di istituto, mentre, per quel che riguarda le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria, lo stesso criterio viene affidato alla libera valutazione del Consiglio di istituto.
In secondo luogo, il rappresentante legale dei genitori della bambina di cui si scrive ha riferito che, sulla scorta di informazioni assunte dai genitori degli alunni interessati, il Dirigente scolastico avrebbe accolto iscrizioni alla prima classe di scuola primaria di bambini le cui famiglie risiedono in un rione lontano dalla sede scolastica, che nella deliberazione del Consiglio di istituto viene classificato come Secondo settore. Si deve precisare, al riguardo, che il Consiglio di istituto aveva deliberato che venissero accolte con priorità le domande di iscrizione provenienti da famiglie residenti nel cosiddetto Primo settore cittadino, comprendente le vie e le piazze più vicine alla scuola primaria.