• martedì , 16 Luglio 2024

Iscrizione al Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (CPIA)

di Fabio Scrimitore

Autore del quesito è un professore incaricato a tempo indeterminato, con funzioni di referente di un istituto comprensivo per gli stranieri. Chiede di conoscere l’età richiesta per lo straniero che intenda iscriversi ad un Centro provinciale per l’istruzione degli adulti

 

L’autore del quesito non ha specificato a quale dei tre percorsi previsti dal vigente ordinamento per l’istruzione degli adulti il giovanetto straniero intende iscriversi. E’ noto, al riguardo, che i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, nell’attuale loro struttura, rivisitata dall’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, consentono la frequenza dei seguenti indirizzi di studio:

a – percorsi di istruzione di primo livello, finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione;

b – percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche del II ciclo di istruzione, esclusi i Licei, i quali sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica;

c – percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, destinati agli adulti stranieri, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa.

Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai predetti percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra Regioni e Uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.

Le trascritte proposizioni consentono di affermare, in risposta al quesito,  che il giovanetto quindicenne, proveniente da uno Stato non appartenenti all’Unione Europea, potrà iscriversi ad uno dei percorsi indicati nelle suddetta lettera a) soltanto se il competente assessorato regionale e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale abbiano stipulato uno specifico accordo, nel quale sia previsto che ai suddetti corsi di primo livello possano iscriversi alunni quindicenni che versino in particolari situazioni sociali, che dovranno, peraltro, essere debitamente motivate. Frequentando proficuamente un tal percorso, il giovanetto potrà conseguire il diploma che si rilascia a conclusione del primo ciclo di istruzione, la vecchia licenza media. Se raggiungerà un più elevato livello di competente, il giovanetto straniero potrà anche acquisire la certificazione d’ aver adempiuto all’obbligo di istruzione, certificazione, questa, che si consegue, in via generale, a conclusione del primo periodo didattico (biennale) degli istituti del secondo ciclo.

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