• domenica , 22 Dicembre 2024

IRC e attività alternative

Riconoscimento del servizio pre-ruolo

di Agata Scarafilo

PREMESSA

Dopo esserci occupati con uno specifico contributo (n. 1 di gennaio 2015) di Insegnamento della Religione Cattolica e Insegnamento Alternativo e dell’iter e delle procedure che le scuole devono seguire per organizzare il servizio, individuare i docenti e retribuirli, ora chiuderemo il cerchio affrontando, per ambedue le materie, il tema della ricostruzione di carriera.

IRC E RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
A complicare ulteriormente le pregresse e, a dir vero, già farraginose modalità di riconosci-mento dei servizi pre-ruolo dell’insegnante di Religione Cattolica, nel 2017 interverranno le novità dell’ultima “Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”, sottoscritta il 28 giugno 2012. Un’Intesa resa esecutiva dallo Stato italiano con il DPR 20 agosto 2012, n. 175 (in G.U. n. 242 del 16.10.2012). Un accordo tra “Stato e Chiesa” che di fatto abroga e sostituisce il punto 4 – “Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione” – della precedente Intesa, sottoscritta il 14 dicembre 1985 e successivamente modificata il 13 giugno 1990 (DPR 23-6-1990, n. 202). È opportuno precisare che l’Intesa trova la sua genesi nell’esigenza di armonizzare il percorso formativo richiesto per l’Insegnamento della Religione Cattolica con quello attualmente vigente in Italia per gli altri insegnamenti nelle scuole di ogni ordine e grado. In buona sostanza, cambiano i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di R.C., che si adeguano ai nuovi criteri degli ordinamenti accademici.
A partire dal 2017, la nuova Intesa inciderà ovviamente sul riconoscimento dei servizi pre-ruolo in applicazione del principio generale in virtù del quale il servizio, per essere valido ai fini della carriera, deve essere prestato con il “possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo” (D.L. 370/1970 e D.Lgs 297/94).
Ricordiamo che il trattamento economico degli insegnanti di Religione Cattolica costituisce un caso atipico nel panorama ordinamentale che disciplina il riconoscimento dei servizi e la progressione stipendiale; la data del 2017 (precisamente a 5 anni dalla sottoscrizione della nuova Intesa) non è del tutto casuale e capiremo meglio il perché nel prosieguo della trattazione.
Come ben si comprende, gli effetti che scaturiranno dalla nuova Intesa non riguarderanno solo i docenti interessati, ma anche le segreterie scolastiche che, per istruire la pratica di ricostruzione di carriera, dovranno conoscere le specifiche disposizioni di legge, al fine di poter verificare, ed in seguito legittimare, il riconoscimento del servizio pre-ruolo, per poi emettere il decreto di ricostruzione di carriera a firma del Dirigente scolastico (art.14 del DPR 275/99, in vigore dal 1 settembre 2000).
Prima di entrare nel dettaglio dei requisiti necessari per ottenere la ricostruzione di carriera, evidenziamo che, per effetto della Legge n. 186 del 2003 , che sostituisce la normativa del 1930, i docenti di Religione Cattolica sono immessi in ruolo previo superamento di concorsi per titoli ed esami.

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