• sabato , 21 Dicembre 2024

Inidoneità psicofisica al servizio

di Fabio Scrimitore

Il quesito, avanzato da un Dirigente scolastico, riguarda la procedura per l’accertamento dell’idoneità funzionale del Direttore sga.

Il quesito è stato introdotto con la descrizione di taluni profili personali e funzionali del Direttore dei servizi generali ed amministrativi di cui si tratta, profili che sono definiti offensivi, aggressivi, di ostruzionismo, di ostacolo al lavoro di tutti, che generano nel personale situazioni di stress per l’aggressione verbale continua, minacce e intimidazioni, dal linguaggio talvolta scurrile.
Il Dirigente ha chiesto di sapere se sia obbligato a contestare gli addebiti al Direttore dei servizi generali ed amministrativi, oppure se possa adottare nei suoi confronti un provvedimento urgente di allontanamento dal servizio.
Sembra doveroso fare una premessa: il presupposto di ogni procedimento disciplinare è la plausibile certezza che il comportamento censurabile, messo in atto dal dipendente pubblico, sia stato deliberatamente voluto dallo stesso dipendente.
Orbene, in un primo approccio, si osserva che il contesto al quale si riferisce il quesito non esclude, anzi potrebbe far presumere, che lo stile con il quale il Direttore sga espleta il complesso delle sue funzioni – stile che con ogni evidenza appare non corretto – sia ascrivibile a condizioni patologiche potenziali o addirittura in atto.
Una tale astratta situazione potrebbe suggerire al Dirigente scolastico di anteporre all’avvio del procedimento disciplinare una riflessione sull’applicabilità al caso da lui proposto della disposizione contenuta negli articoli 2 e seguenti del D.P.R. 27 luglio 2011, n.171 – Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali, in caso di permanente inidoneità psicofisica.
Vi sono aspetti del procedimento, però, che faranno riflettere chiunque sappia, per esperienza diretta, quanto sia apprezzabile la serenità dell’atmosfera che deve aleggiare intorno alle aule.
La gravità delle conseguenze risolutive del rapporto di lavoro, previste dall’appena citato D.P.R. n. 171/2011, richiede, infatti che si proceda con la massima cautela nel verificare se ricorrano le rigorose condizioni preliminari, richieste per l’avvio del suddetto procedimento.
In via preliminare, il Dirigente dovrà tener conto che il DPR citato prevede che i singolari comportamenti, manifestati dal dipendente scolastico, debbano presuntivamente ritenersi causa di inidoneità permanente, non temporanea.

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