• domenica , 22 Dicembre 2024

Infermità per causa di servizio

di Fabio Scrimitore

Il quesito, formulato dal Dirigente scolastico di un Istituto comprensivo, riguarda l’adozione del provvedimento che conclude il procedimento di riconoscimento dell’infermità per causa di servizio.

L’autore del quesito ha chiesto di sapere se rientri nelle sue competenze di Dirigente scolastico l’adozione del provvedimento con il quale si deve concludere il procedimento di riconoscimento dell’infermità per causa di servizio, avviato nel 2005 da un insegnante della sua scuola.
Il 5° comma dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 461 spingerebbe a dare subito una risposta negativa alla domanda: La competenza in ordine all’adozione dei provvedimenti finali dell’amministrazione, previsti dal presente regolamento. è del responsabile dell’ufficio di livello dirigenziale generale competente in ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa amministrazione.
Si deve precisare, al riguardo, che il D.P.R. n. 461, appena citato, risalente al 29 ottobre 2001, costituisce il fondamentale Regolamento che contiene le specifiche disposizioni con le quali, sino al 6 dicembre 2011, è stato disciplinato il procedimento di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per la composizione e il funzionamento del vecchio comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Incidentalmente si può dire che la disposizione sopra trascritta – che assegna al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale la competenza dei procedimenti predetti – potrebbe sembrare non perfettamente compatibile con il primo comma dell’art. 14 del Regolamento sull’autonomia scolastica (il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999), nel quale si legge: A decorrere dal 1° settembre 2000, alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica, relative allo stato giuridico ed economico del personale, non riservate in base all’art. 15 o ad altre disposizioni all’amministrazione centrale e periferica.
L’ipotizzata incompatibilità, in realtà, non sussiste. La piena operatività del 5° comma dell’art. 14 del Regolamento n. 461/2001 deriva non tanto dal principio ermeneutico affermato dall’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, anteposte al codice civile, secondo il quale la legge posteriore abroga quella anteriore, quanto piuttosto dall’inciso, contenuto nella citata disposizione dell’art. 14 del Regolamento sull’autonomia, che fa salva la competenza dell’Amministrazione scolastica, anche per provvedimenti attinenti allo stato giuridico ed economico del personale della scuola, quando – come accade nel caso che interessa il quesito – una specifica disposizione giuridica lo preveda.

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