• domenica , 22 Dicembre 2024

Incompatibilità nel pubblico impiego: quando scatta il procedimento disciplinare e il risarcimento per danno erariale

Il commento della sentenza della Corte dei Conti  n. 353/2021 (depositata il 21 settembre 2021)

di Agata Scarafilo

Abstract

La Corte dei Conti, con la recente sentenza n. 353/2021 (depositata il 21 settembre 2021), ha ribadito che l’incompatibilità nel pubblico impiego, derivante dall’applicazione dell’art. 53 del D. Lgs 165/2001, va collegata allo status di “pubblico dipendente” e non al regime d’impegno (per l’Università a  “tempo pieno” o a tempo “definito”, mentre per il mondo della scuola a “tempo indeterminato” o a “tempo determinato”).

Tante volte abbiamo trattato il tema dell’ incompatibilità e del divieto di cumolo di impieghi nella Pubblica Amministrazione. Ricordiamo che la normativa di riferimento, derivante dall’applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche, è estesa anche al personale della scuola. Nonostante la chiarezza di una norma che negli anni è stata più volte supportata anche dalla giurisprudenza, continua a persistere una tendenza a voler appellarsi a quelle deroghe derivanti da interpretazioni personali della norma lì dove, soprattutto, il testo normativo “sembra” non aver disciplinato il caso concreto. Così, quasi sempre è costretta a entrare nel merito la giurisprudenza, così come è accaduto recentemente con la sentenza n. 353/2021  della Corte dei Conti  (depositata il 21 settembre 2021), che ha ben chiarito che il regime di incompatibilità stabilito dalla normativa va collegato allo status di pubblico dipendente e non al regime di impegno prescelto, a “tempo pieno” (350 ore)  o “ a tempo definito” ( 250 ore).

Precisiamo che la sentenza si riferisce ad un docente universitario ma, come già affermato in premessa, i divieti derivanti dal “Testo unico” sul pubblico impiego (TUPI) si applicano a tutti i dipendenti della  Pubblica Amministrazione, cui appartengono anche le scuole in applicazione dell’ art. 1, comma 2, del citato D.Lgs 165/2001.

PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento

Leave A Comment