Analisi della normativa alla luce dell’articolo 2048 del codice civile
Abstract
Il terzo comma dell’art. 2048 del codice civile esclude che, in caso di malaugurato danno, occorso ad un minore, il genitore dell’alunno possa chiamare in causa civile, direttamente, il personale della scuola. L’insegnante ed il personale non insegnante, tenuti alla vigilanza sull’alunno, potranno essere chiamati in causa, in sede civile, soltanto dall’Amministrazione scolastica, che avrà il diritto di rivalersi su di loro nel caso in cui siano stati giudicati colpevoli di dolo o colpa grave.
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