• domenica , 22 Dicembre 2024

Incarichi vietati ai pubblici dipendenti

di Marco Graziuso

 

Ad integrazione di quanto pubblicato sullo stesso argomento nel precedente numero di marzo 2014 della rivista , si ritiene utile dare conto dei lavori del tavolo tecnico, avviato a ottobre 2013 – a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’ANCI e l’UPI – per fissare i Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti.

Il documento conclusivo ha individuato una serie di incarichi vietati ai pubblici dipendenti, tratti dalla normativa vigente, dagli indirizzi generali e dalla prassi applicativa.

Quelli contemplati non esauriscono comunque i casi di preclusione; rimangono salve le eventuali disposizioni normative che stabiliscono ulteriori situazioni di preclusione o fattispecie di attività in deroga al regime di esclusività.

L’obiettivo del documento è quello di supportare le Amministrazioni nell’applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo (art. 53, commi 2, 3 bis e 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001; art. 1, comma 58 bis, della Legge n. 662 del 1996).

 

Premessa

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%):

  • gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nel paragrafo a) [abitualità e professionalità]
  • gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nel paragrafo b) [conflitto di interessi].

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%):

  • gli incarichi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo b) [conflitto di interessi].

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, a prescindere dal regime dell’orario di lavoro:

  • gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nel paragrafo c) [preclusi a prescindere dalla consistenza dell’orario di lavoro], fermo restando quanto previsto dai paragrafi a) e b).

Gli incarichi considerati sono sia quelli retribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito.

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