• martedì , 16 Luglio 2024

Incarichi esterni

I presupposti che ne giustificano l’affidamento 

di Agata Scarafilo

Con l’imminente scadenza (30 dicembre) della comunicazione all’Anagrafe delle Prestazioni,  si ripropone la questione dei presupposti che legittimano, nella Pubblica Amministrazione,  il ricorso agli incarichi affidati a esperti e consulenti esterni. Infatti, tali presupposti dovranno essere obbligatoriamente dichiarati, in sede di registrazione, nelle apposite voci predefinite del portale “Perla Pa”, attraverso il quale si procede ad anagrafare detti incarichi. Questione che è diventata sempre più pregnante, anche alla luce della condanna per danno erariale a cui è pervenuta di recente, con Sentenza n. 26 /2014, la Corte dei Conti del Veneto. In tale circostanza, i giudici sono stati chiamati a valutare i profili di responsabilità amministrativa di una pubblica amministrazione (di cui  all’art. 1, comma 2,  del D.Lgs. n. 165 del 2001) relativamente all’affidamento di un incarico esterno.

Come in passato, in base a quanto disposto dal comma 14 del citato art. 53 (che nel merito non ha subito modifiche), le comunicazioni  continuano ad essere effettuate con cadenza semestrale:

1) entro il 30 giugno si dovrà comunicare l’elenco dei consulenti ed esperti, estranei all’amministrazione, del semestre luglio- dicembre  dell’anno precedente;

2) entro il 31 dicembre si dovrà comunicare l’elenco dei consulenti ed esperti, estranei all’amministrazione, del semestre gennaio- giugno dello stesso anno.

Così, entro le date sopra indicate, le scuole, come tutte le amministrazioni pubbliche, hanno  l’obbligo di comunicare  sia gli “incarichi affidati” che i “compensi erogati”, nel semestre precedente,  a consulenti e collaboratori esterni.

Allo stesso modo la Legge 190/2012 non ha modificato neanche il comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 che riguarda invece i presupposti che legittimano il ricorso ai consulenti esterni.

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