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Il Tar smentisce la commissione d’esame ed attribuisce la lode ad un candidato meritevole

Commento della sentenza 319/2020 con cui il TAR per l’Abruzzo ha accolto il ricorso della famiglia di un candidato meritevole a cui era stata negata la lode

Di Agata Scarafilo

Abstract

Con sentenza 319/2020, il TAR per l’Abruzzo ha accolto il ricorso della famiglia di un candidato meritevole a cui era stata negata la lode. Interessanti risultano  gli elementi di contestazione dei verbali della Commissione d’esame da parte del Tribunale Amministrativo, con il rilevamento di eccesso di potere per disparità di trattamento.

Se la Commissione d’esame nega la lode ad un candidato meritevole, il TAR può integrare la valutazione. Così è stato per il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo che, con sentenza 319/2020 (pubblicata il 21/09/2020), ha accolto il ricorso della famiglia di un ragazzo di terza classe di scuola secondaria di primo grado dall’incontestabile eccellenza del profilo scolastico.

Dalla lettura della sentenza non si evincono le ragioni che hanno impedito alla Commissione d’esame in questione (verbale di scrutinio finale del 23.6.2020, reso noto il 29.6.2020) di attribuire la lode al candidato ricorrente, ma certo è che, dall’esame degli atti relativi, emerge l’eccellenza dell’allievo sia in relazione ai risultati conseguiti nell’ultimo anno del corso di studi, sia in relazione al triennio, sia infine in relazione al brillante profitto scolastico di tutti gli otto anni del Primo Ciclo (Scuola Primaria + Scuola Secondaria di Primo Grado). Infatti, al candidato, per il quale i genitori hanno ricorso al TAR,  erano stati attribuiti:

1) i massimi risultati nei tre anni del corso di scuola secondaria di primo grado, conclusi rispettivamente con il giudizio di ottimoottimo e dieci;

2) il voto pari a dieci (il massimo) attribuito all’esame finale  che era consistito, stante l’emergenza COVID, nella redazione di un elaborato finale.

In sintesi, vi erano tutti i presupposti previsti dalla legge (articoli 6 e 8 del D.L. 62/2017 e art. 7, comma 4, dell’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16.5.2020) per l’attribuzione della lode.

Mettere in discussione, da parte dei genitori, un organo collegiale così importante non è roba di poco conto, soprattutto quando emergono ampi profili di illegittimità che, come nel caso in questione, il Tribunale Amministrativo ha rilevato evidenziando, altresì, l’eccesso di potere per disparità di trattamento in relazione alla carenza di motivazioni e a qualche irregolarità nella stesura dei verbali.

Emblematico, poi, nel caso in questione, è stato il fatto che la lode sia stata attribuita, invece, ad un’altra candidata della stessa classe. Ambedue i candidati, infatti, stando ai criteri stabiliti (criteri adottati dal Consiglio di classe del 14.5.2020), vantavano curricula equivalenti.

Giova aggiungere che il PTOF (Piano triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019/20 – 2021/22) dell’Istituto “omissis”, reperibile sul sito web della Scuola, nello stabilire i criteri di valutazione per l’esame di Stato, prevedeva 

l’attribuzione della lode a discrezione della Commissione per i candidati eccellenti con 10/10”,

valutazione che in concreto avrebbe dovuto essere attribuita ad entrambi i candidati in base all’esito dell’esame.

Ne consegue che, a parità di curriculum e assegnata ad entrambi la massima valutazione nel giudizio finale, la Commissione d’esame avrebbe dovuto specificare e precisare le motivazioni della decisione di attribuire la lode ad uno soltanto di essi. Od anche precisare, eventualmente, le motivazioni che ne avevano impedito l’attribuzione al candidato ricorrente.

Tuttavia, nel verbale della Commissione del 23.6.2020 non si rinviene alcun argomento a sostegno della decisione di non riconoscere analoga valorizzazione al curriculum e all’esame.  

Così, in accoglimento:

  1. delle censure di eccesso di potere per disparità di trattamento;
  2. in relazione alla carenza di motivazione ed assorbite le altre questioni;

il TAR per l’Abruzzo, con sentenza 319/2020, ha accolto il ricorso attribuendo la lode al candidato meritevole.

Riferimenti normativi

1) Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62

2) Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16.5.2020

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