• domenica , 22 Dicembre 2024

Il nuovo CAD

di Marco Graziuso

Come è cambiato il Codice dell’Amministrazione Digitale con il D.Lgs. n. 179 del 26 agosto 2016

Dovremo ancora una volta attendere l’emanazione di ulteriori regole tecniche perché si perfezioni l’efficacia giuridica del Codice dell’Amministrazione Digitale, come modificato dal D.Lgs. n. 179 del 26 agosto 2016.

Nuove regole tecniche sono sicuramente necessarie, soprattutto in un mondo che cambia così velocemente, dove il documento digitale ha bisogno di trovare una sua precisa codificazione finalizzata a conservarne il contenuto indipendentemente dalla forma, soggetta a continue trasformazioni nel tempo.

Le altre regole tecniche, sul protocollo informatico e sulla conservazione, restano punti di riferimento ancora utili e indispensabili per prepararci alla vera e propria dematerializzazione, finalizzata, come abbiamo più volte sottolineato, non tanto a far scomparire l’uso della carta (che dovrà comunque essere ridotto al minimo), quanto al trattamento di ogni documento amministrativo come documento cosiddetto nativo digitale, assicurandogli validità giuridica e legale all’interno del suo intero ciclo di vita, fino alla cosiddetta archiviazione-conservazione.

La complessa sfida, cui tutti siamo chiamati e nella quale coinvolti, si può affrontare non con le scadenze che vengono regolarmente rinviate e prorogate, ma con una piena e consapevole formazione del personale che opera ogni giorno sulle “pratiche da evadere”.

Solo la formazione può raggiungere l’obiettivo di fare e di essere sistema, in grado di avere una visione d’insieme della pur complessa attività amministrativa in continua evoluzione.

E fare sistema vuol dire organizzarsi per tempo, cogliendo come opportunità, per esempio, un continuo confronto con quel Manuale di gestione dei documenti, appropriato e pertinente alle nuove norme, per far crescere consapevolezza e sicurezza in chi lavora. Proprio in termini di maggiore consapevolezza critica, si propone, di seguito, un primo commento ad alcuni articoli del nuovo CAD, destinati ad avere maggiore impatto anche nelle Istituzioni scolastiche.

 

Art. 1 Definizioni

La definizione di documento informatico quale documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti rappresenta il punto di incontro tra la definizione comunitaria di documento elettronico e quella nazionale di documento informatico.

Tra le altre definizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale, sono incluse alcune voci, tra le quali si evidenziano il domicilio digitale e l’identità digitale.

La finalità è di coordinare il testo del CAD con il Regolamento UE 23 luglio 2014, n. 2910, (Regolamento eIDAS),  in vigore dal 1° luglio 2016.

All’articolo 1 del CAD viene, inoltre, aggiunto il comma 1-ter che prevede, nei casi in cui la legge consente l’utilizzo della posta elettronica certificata, anche l’utilizzo di altro servizio elettronico qualificato di recapito certificato.

Non si conoscono al momento le possibili conseguenze di questa formulazione, proprio sulla posta certificata.

La PEC ha i requisiti stabiliti nel regolamento 910/2014 (eIDAS) per poter essere considerata un servizio elettronico di recapito certificato ovvero “ un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui le prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati e protegge i dati dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate ”.

Aver equiparato la PEC a un servizio non qualificato apre la strada a servizi di recapito che possono operare senza capitale sociale di riferimento, senza vigilanza e senza regole di interoperabilità.

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