• sabato , 21 Dicembre 2024

Il ministero del Lavoro conferma: congedo parentale Covid-19 spetta anche ai dipendenti pubblici

di Agata Scarafilo

ABSTRACTAnche il Ministero del lavoro ha confermato che il Decreto Rilancio riconoscere lo specifico congedo parentale anche ai lavoratori del mondo della scuola. Trenta giorni in totale che è possibile usufruire fino al 31 luglio 2020 con una riduzione dello stipendio pari al 50% per i genitori con figli fino a 12 anni e con un riduzione del 100% dello stipendio per genitori con figli fino a 16 anni, ma senza riduzione delle ferie e con divieto di licenziamento e conservazione del posto di lavoro. 

A riscontro di quanto già affermato con il contributo “Decreto rilancio” e congedo parentale anche per docenti e Ata , il Ministero del Lavoro, con la risposta ad una faq di un dipendente pubblico, (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx) ha sostanzialmente confermato il lavoro di interpretazione della nostra redazione. Il Ministero del Lavoro afferma, dunque, che il congedo straordinario Covid 9, previsto come proroga del diritto dal Decreto Rilancio, vada riconosciuto anche ai dipendenti pubblici e pertanto anche al personale ATA e Docente in servizio presso le Scuole pubbliche. 

Ribadiamo, infatti, che con l’art. 72 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), è stata riconosciuta la possibilità di usufruire di ulteriori 15 giorni di congedo parentale che si aggiungono ai 15 (totale 30) già previsti dall’art. 23 dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 2. L’estensione del beneficio, anche per i genitori lavoratori della Pubblica Amministrazione, di cui fanno parte anche le Istituzioni scolastiche (c.2 art. 1 D.Lgs. 165), era già previsto dall’art. 25 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 e continua ad esserci in quanto l’art. 72, del già citato Decreto Rilancio, in vigore dal 19 maggio 2020, non ha cancellato né ha emendato il comma 1 dell’art. 25 che recita testualmente: 

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblicohanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7”.

Dunque, l’art. 25 non solo estende il beneficio anche ai dipendenti pubblici, ma recepisce in toto e senza limiti di tempo e senza eccezioni di fatto le modifiche apportate all’articolo 23, ossia la possibilità di fruizione del congedo entro il 31/07/2020 (potrebbe essere esteso al 31 agosto 2020 in quanto, nel momento in cui si scrive, è stato portato in Commissione Bilancio un emendamento per estendere a tale data il diritto) sia per il settore privato che per il settore pubblico nelle modalità previste e in base all’età dei figli. 

Infatti, l’art. 23 del D.L. 18/2020 è stato modificato nella parte in cui prevede la possibilità di usufruire di ulteriori 15 giorni, se già ci si è avvalsi dei primi 15 già previsti con il Decreto Cura, o di retrodatare il diritto, ma sempre non oltre il 31 luglio 2020, con la possibilità di usufruire di un totale di 30 giorni di congedo parentale qualora non si ne è fatto uso precedentemente. 

Possono usufruire dello specifico congedo parentale: 

  1. I genitori con figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
  2. Il limite dei 12 anni non si applica per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari;
  3. I genitori con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa) o che non vi sia altro genitore non lavoratore, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

C’è da sottolineare che con il Decreto Rilancio il comma 6 dell’art. 23 del Decreto Cura è stato sostituito dalla seguente frase : “6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, ….”

Dalla lettura dell’emendamento si deduce che avendo tolto il limite dai 12 ai 16 anni imposto con il vecchio Decreto Cura viene data un’ulteriore possibilità di usufruire del congedo parentale COVID-19 senza retribuzione, quindi in aggiunta al congedo previsto al 50% dello stipendio, a coloro che hanno figli minori di 12 anni. 

In buona sostanza, dal correttivo si deduce che chi ha figli minori di 12 anni possono usufruire di 30 giorni di congedo al 50% a cui si aggiungono 30 giorni di congedo senza stipendio. 

Il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con l’attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge 104/1992, etc.). La possibilità di frazionare il congedo è stata ben chiarita dalla nota INPS n. 1621 del 15-04-2020. 

Il congedo parentale COVID-19 non dovrebbe ridurre le ferieA tale riguardo si attendono chiarimenti, ma logica vuole che una misura straordinaria pensata per venire incontro alle famiglie in un contesto di pandemia non può riconoscere un diritto, che tra l’altro incide anche sulla riduzione (al 50% o al 100%) sullo stipendio, e ridurre un altro diritto come le ferie che sono a stipendio pieno, altrimenti sul danno ci sarebbe la beffa. 

Il congedo parentale COVID-19 non è compatibile con il bonus baby sitter, con la cassa integrazione ordinaria e in deroga, con il congedo ordinario e con il sussidio di disoccupazione. La compatibilità con il congedo parentale straordinario si applica, invece, ad altre misure, come la maternità, il lavoro part time, le ferie ed altri permessi. Non è possibile per i due genitori usufruire in contemporanea del congedo parentale straordinario, ma è possibile però che l’uno usufruisca del congedo parentale straordinario mentre l’altro beneficia del congedo parentale ordinario. La fruizione del congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

Il personale ATA e i Docenti possono chiedere il congedo parentale straordinario, che non può essere utilizzato ad ore ma solo a giorni, direttamente al Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza. 

Già precedentemente il Decreto Rilancio, il MIUR, con una nota tecnica prot. 0001007 del 22 aprile 2020, aveva già fornito i codici assenza per tali tipologie di permesso, fruibili tramite le funzionalità SIDI – RILP di “Inserimento Assenze”, che le segreterie scolastiche dovranno usare, in applicazione del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura), che si riportano di seguito: 

  • Categoria “CONGEDI PARENTALI”, Codici B028 (Assenze personale di ruolo)/HH28 (Assenze personale a tempo determinato) ‐ Congedo parentale covid 19 nei primi dodici anni di vita del  minore;
  • Categoria “CONGEDI PARENTALI”, Codici B029 (Assenze personale di ruolo)/HH29 (Assenze  personale a tempo determinato) ‐ Congedo parentale covid 19 figlio con handicap in situazione di gravità senza limiti di età;
  • Categoria “CONGEDI PARENTALI”, Codici B030 (Assenze personale di ruolo)/HH30 (Assenze  personale a tempo determinato) ‐ Congedo parentale covid 19 dai dodici ai sedici anni di vita del  minore.

Ricordiamo che il Decreto Rilancio, essendo un Decreto Legge, è un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, ai sensi dell’art. 72 e 77 della Costituzione della Repubblica Italiana. Pertanto, nel momento in cui si scrive, produce completamente i suoi effetti, ma ancora dovrà essere convertito in Legge, cosa che dovrebbe avvenire entro il 18 luglio 2020. 

Intanto, in questi giorni (il 3 luglio) la V Commissione Bilancio ha concluso l’esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del DL 34/2020, dove sono stati approvati diversi emendamenti tra i quali la proroga al 31 agosto 2020 del congedo in questione ma, nel momento in cui si scrive, ancora si dovrà andare in aula per l’approvazione dopodiché ci sarà il passaggio al Senato dove verosimilmente ci potrebbero essere altre modifiche al testo.

Dunque, se nel passaggio dovessero sorgere delle novità, sarà cura di questa redazione produrre un contributo aggiornato. 

Rif. normativi 

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18

Legge 24 aprile 2020, n. 2

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Costituzione della Repubblica Italiana

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