• martedì , 3 Dicembre 2024

Il Consiglio di Stato sui furbetti del cartellino

di Francesco G. Nuzzaci

1.Il Consiglio di Stato, in data 5 aprile 2016, ha reso il prescritto parere (Numero Affare 00437/2016) sullo schema di decreto legislativo trasmessogli dal Governo, recante Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.
Detto parere fa seguito all’audizione dei sindacati rappresentativi del pubblico impiego e alle pronunce, quasi contestuali e in fotocopia, della Conferenza delle Regioni e Province autonome e della Conferenza Unificata. Pronunce sì positive nell’esito, ma con alcune raccomandazioni preordinate alla soluzione di seguenti punti di criticità:
a)Adeguata valutazione sia del principio che prevede il divieto degli automatismi sanzionatori, sia del principio di contraddittorio e del diritto di difesa;
b)Corretta determinazione dei profili temporali e delle scadenze previste dalla procedura definita con il decreto in relazione a quanto già statuito dalla normativa generale in materia di provvedimenti disciplinari;
c)Definizione della natura della sospensione cautelare senza stipendio in relazione alla tipizzazione delle sanzioni definite dall’ordinamento, che non possono essere confuse;
d)Corretta applicazione del principio di proporzionalità nella determinazione delle sanzioni a carico dei dirigenti che omettano l’attivazione del procedimento disciplinare;
e)Verifica di un’effettiva copertura della delega prevista dalla legge 124/15 rispetto all’introduzione di nuova fattispecie di reato per omessa comunicazione all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, o omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, o omessa attivazione del procedimento disciplinare;
f)Esigenza di un successivo pieno coordinamento delle disposizioni del decreto con l’impianto normativo in materia di procedimenti che emergerà dalla piena attuazione della delega.
2. Come il nostro lettore ricorderà, lo schema di decreto di cui trattasi costituisce un’anticipazione della più ampia delega di riordino dell’intera disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, includente l’apparato sanzionatorio già normato dal D. Lgs. 150/09 e confluito negli artt. 55, 55-bis, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies, 55-sexies del citato decreto legislativo 165/01: che vengono tutti fatti salvi.
Precisamente, tramite interpolazioni nel menzionato articolo 55-quater, si rivisita l’istituto del licenziamento disciplinare per la falsa attestazione della presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, aggiungendo il sintagma anche avvalendosi di terzi per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso; e chiamando altresì a rispondere chi abbia agevolato, con propri comportamenti sia attivi che omissivi, la condotta fraudolenta.

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