• martedì , 3 Dicembre 2024

I nuovi poteri sanzionatori del DS nel nuovo testo unico del pubblico impiego

Le novità introdotte dallo schema di Dlgs del 23 febbraio 2017

di Francesco  G. Nuzzaci

Confermato l’impianto della “Riforma Brunetta. Procedura accelerata per i “furbetti del cartellino e per le condotte punibili con il licenziamento accertate in flagranza

Nuova distinzione, ma poco funzionale, tra sanzioni di minore gravità, che si riducono al solo rimprovero verbale, e le restanti di maggiore gravità, sino al licenziamento

Il dirigente scolastico può comminare la sospensione dal servizio e della retribuzione sino a dieci giorni anche per il personale docente

leggeI.

In questo breve contributo intendiamo riprendere il tema delle sanzioni disciplinari irrogabili dal dirigente scolastico. E la circostanza ci è offerta dall’approvazione, nel Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2017, dello schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni del Testo unico del pubblico impiego, in attuazione dell’apposita delega della legge 124/15.

Dovranno ora essere acquisiti l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni-province autonome di Trento e di Bolzano, il parere del Consiglio di Stato, infine i pareri delle competenti commissioni parlamentari. Dopo di che ci sarà la deliberazione definitiva e, conclusivamente, la pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Allo stato degli atti, il prefigurato sistema delle sanzioni disciplinari può sintetizzarsi nei termini che seguono.

II. Anche se non mancano modifiche significative, resta confermato l’impianto della “Riforma Brunetta” (legge delega 15/09 e decreto legislativo 150/09), così come è ribadita la qualificazione di norme imperative delle inerenti disposizioni, la cui violazione – si aggiunge – costituisce un autonomo illecito disciplinare in capo a chi sia preposto alla loro applicazione. PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento

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