Come si individua un automobilista sotto effetto di sostanze stupefacenti? Quali le sanzioni? Il contributo dell’avvocato Maria Luisa Lelli della Polizia Locale di Montesilvano
Di Maria Luisa Lelli (Polizia Locale di Montesilvano)
L’alterazione psicofisica di chi guida non è solo correlata all’alcool, ma è legata anche all’assunzione di stupefacenti. Se, per certi versi, la condizione di chi ha esagerato nel bere è più interpretabile ad un’osservazione generica da parte del verificatore, quella relativa alle droghe è più difficile da accertare visivamente. Spesso è necessario sottoporre i soggetti a controlli presso strutture sanitarie per poter intervenire a difesa della sicurezza sociale. Da ciò deriva la difficoltà da parte delle forze dell’ordine ad agire nei casi che possono rientrare nella vaghezza dei sospetti.
Eppure, fra alcool e droga le differenze sono minime, quanto ad alterazione psicofisica, equiparando le conseguenze derivanti dalle due condizioni.
Per facilitare il compito dei controllori è stato messo a punto un precursore non invasivo o pre-test per sostanze stupefacenti, ovvero un dispositivo comunemente chiamato “drogometro” che, al pari della funzione svolta dall’etilometro, serve ad accertare se il soggetto fermato abbia o meno fatto uso di stupefacenti. Purtroppo, ad oggi, la disponibilità degli accertatori di ricorrere allo strumento è limitato. Si tratta di un test preliminare non invasivo ma i risultati dovranno poi essere confermati da successive analisi in laboratorio. A differenza della guida in stato di ebbrezza alcolica, non è consentito l’accertamento di guida sotto l’influenza di stupefacenti basandosi solo su rilievi sintomatici quali stato di euforia, forte eccitazione, depressione, delirio, eccessiva loquacità, pupille dilatate, anomala sudorazione, occhi lucidi, ma all’agente è lasciata la valutazione delle circostanze che possono consigliare l’accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie per l’esecuzione degli esami utili a verificare la natura dell’alterazione. Il test si svolge attraverso un tampone salivare ed è in grado di certificare la presenza di una o più di queste sostanze:
- cocaina
- oppiacei
- cannabinoidi
- amfetamine
- metanfetamine.
A seconda del tipo di stupefacente assunto, si distinguono le seguenti reazioni:
- THC: i principi attivi di marijuana e hashish portano a risposte nella percezione visiva e nella capacità motoria. I tempi di reazione si dilatano in funzione della diminuzione dei riflessi. Anche la capacità di concentrazione è ridotta fortemente;
- oppiacei: rendono impacciati i movimenti, i tempi di reazione si allungano, il soggetto appare sonnolente e apatico. La visibilità notturna è ridottissima;
- cocaina: aumenta erroneamente nel soggetto le facoltà delle proprie capacità, con evidenti aumenti dei rischi. L’attenzione è ridotta ai minimi, mentre l’aggressività si espande. Le pupille si dilatano con gravi conseguenze sulle capacità di adattarsi alle condizioni di luce;
- amfetamine: sono fra le più pericolose perché agiscono sulla percezione distorta del senso della realtà, inducono noncuranza dei rischi e incapacità di giudicare situazioni di pericolo;
- ecstasy: induce alla perdita di inibizione e tende alla sottovalutazione dei rischi. La dilatazione delle pupille comporta il rischio di abbagliamento e di perdita di controllo del veicolo.
Nell’ipotesi che un agente rilevi una sospetta alterazione psicofisica del guidatore fermato, è tenuto a sottoporre il soggetto ad una serie di analisi e verifiche.
Ad ogni buon conto, qualora l’esito degli accertamenti tecnici non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti con il precursore abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro temporaneo della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni.
Nel caso venga confermata l’assunzione, a norma degli articoli 186 e 187 del codice della strada, scatta la sospensione della patente e ammende da 1.500 a 6.000 euro. Inoltre, il trasgressore rischia anche la confisca del veicolo, salvo che non ne sia il proprietario e, nei casi più gravi, il carcere. La sospensione della patente può durare da uno a due anni e la restituzione è subordinata all’esito della visita da parte di una commissionemedica che attesti il ripristino dell’idoneità. La patente viene revocata solo nel caso di recidiva, obbligando il soggetto che vuole rientrarne in possesso a sottoporsi a nuovi esami di guida. Per alcune categorie di conducenti, come camionisti, tassisti e chi guida automezzi abilitati al trasporto di oltre 8 persone, nell’ipotesi si accerti l’assunzione di droghe, le pene raddoppiano e la patente è sempre revocata. Stessa sorte riguarda il neo patentato. Le pene vengono raddoppiate anche nell’ipotesi di incidente a seguito di assunzione di droghe.
L’art. 187 C.d.S., comma 8, prevede specifiche ipotesi di reato per chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti tesi a rilevare un eventuale stato di alterazione.
La Cassazione, in proposito, sostiene il ragionevole motivo dell’agente che ferma un conducente ritenuto di trovarsi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, legittimando il conseguente invito a verifica in ospedale: il rifiuto dell’interessato costituisce reato. Quindi, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell’ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma 2 dell’art. 186 cod. strada, per la configurabilità del reato “ex” art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia altre circostanze che provino la situazione di alterazione psico-fisica, ovvero l’influenza sulle condizioni psicofisiche dell’assuntore durante il tempo della guida del veicolo.
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