di Fabio ScrimitoreIl quesito, proposto da un Dirigente scolastico di un Istituto comprensivo, riguarda la giustificazione dell’assenza dal servizio per visite medico-specialistiche di controllo.
Nel fascicolo dell’insegnante, al quale si riferisce il quesito, vi è la documentazione medica dalla quale risulta che egli è affetto da una grave patologia.
Il docente si avvale regolarmente di tale documentazione medica ogni qual volta si trovi in uno stato di incapacità lavorativa, a causa degli effetti invalidanti delle terapie prescrittegli per la cura della patologia di cui è affetto, secondo quanto prevede il comma 9 dell’art. 17 del vigente C.C.N.L., il quale, come è noto, esclude le assenze di tal genere dal computo dei giorni di assenza per malattia (max 18 mesi). Sin qui, nulla quaestio.
Il quesito è derivato dalla pretesa, vantata dall’insegnante, di fruire degli stessi benefici anche per i giorni in cui è costretto ad assentarsi dal servizio per le continue e frequenti visite medico-specialistiche di controllo che deve effettuare presso ASL ed ospedali (le parole riportate in corsivo sono dell’autore del quesito).
Per sostenere la sua pretesa, dopo essersi assentato per sottoporsi alle suddette visite mediche di controllo, il dipendente suole presentare al Dirigente scolastico un’attestazione di presenza per quel giorno, rilasciata dall’ospedale di turno. In tale attestazione risulta indicato soltanto l’orario di presenza del dipendente nella struttura clinica, ma nessun altro elemento che si possa riferire alla grave patologia di cui è affetto.
Il suddetto dipendente attesta soltanto che la visita medica di controllo, cui si è sottoposto, si riferisce alla grave patologia di cui è affetto.
Conseguentemente, il Dirigente scolastico ha chiesto di sapere se le assenze, fatte dal suo dipendente per sottoporsi alle predette visite mediche di controllo, debbano essere ritenute ininfluenti ai fini delle previste riduzioni stipendiali e del computo del numero massimo di assenze per malattia, alla stregua di quanto prevede il già citato comma 9 dell’art. 17 del vigente CCNL.
Le norme attualmente vigenti sulla materia non consentono una risposta precisa. Se ne spiegano le ragioni.
Nel testo dell’art. 55 septies, comma 5 ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, conseguente alla novella apportata dalla Legge n. 125, del 30 ottobre 2013 (che ha convertito il Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013), è scritto:
Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.
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