• giovedì , 21 Novembre 2024

Gestione separata

Modifica aliquota contributi per il 2015

di Saverio Prota

Nel numero del mese di gennaio 2015, in riferimento all’aliquota Inps da applicare dal 1° gennaio 2015, per il versamento dei contributi alla Gestione separata, abbiamo correttamente riportato che la predetta aliquota passava al 30,72%, cosi come previsto dal Decreto Sviluppo, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.171 alla Gazzetta Ufficiale n. 187, del 11 agosto 2012, coordinato con la Legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83.
Ma, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 28.02.2015 del testo coordinato del Decreto Legge n° 192, del 31.13.2014, di proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cosiddetto Milleproroghe), convertito dalla Legge 27 febbraio 2015, n.11, è scattato, ufficialmente, per gli autonomi con P.I., il blocco dell’aliquota contributi Inps (Gestione separata) che , quindi, per il 2015, è fissata al 27,% (+ lo 0,72% che rimane invariato).
L’art. 10 bis del cosiddetto Decreto Mille proroghe, ha cosi sostituito il primo periodo dell’articolo 1, comma 744, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne’ pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e’ del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l’anno 2016 e del 29 per cento per l’anno 2017”. Resta immutata l’aliquota dello 0,72%.
A parere dello scrivente, dall’analisi letterale dell’articolo 1, comma 744, cosi come modificato, non può che evincersi il blocco dell’aumento dell’aliquota INPS solo per i titolari di partita IVA, che non abbiano anche altre forme di assistenza previdenziale o non godano di trattamenti pensionistici. Negli altri casi scattano, invece, gli aumenti previsti per legge. Pertanto, per l’autonomo non titolare di P.I. rimane l’aliquota del 30.72%, di cui al già citato Decreto Sviluppo.
PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento

Leave A Comment