• lunedì , 30 Dicembre 2024

Frequentare il 4° anno e, al termine, sostenere l’esame di maturità; è possibile?

Il quesito giunge in redazione da parte di una brillante studentessa che sta frequentando il terzo anno di una scuola superiore pubblica e vorrebbe anticipare i tempi di iscrizione all’Università

Di Fabio Scrimitore

Abstract

Indipendentemente dall’età, avrà diritto a sostenere nel giugno del 2022 gli esami di Stato conclusivi del corso di studi di istruzione secondaria di II grado la studentessa, oggi in terza classe, la quale, a conclusione del prossimo anno scolastico 2021/22, nello scrutinio per l’ammissione dalla quarta alla quinta classe del suo corso, sarà valutata con non meno di otto decimi in comportamento ed in ognuna delle discipline del piano di studi della medesima classe quarta. La studentessa, peraltro, dovrà essere stata promossa, tanto alla seconda, quanto alla terza classe del suo corso di studi con almeno sette decimi nelle singole discipline dei relativi piani di studi e con non meno di otto decimi in comportamento.

 Alla gentile ed impegnatissima studentessa, alunna di terza classe di  istituto di istruzione secondaria di secondo grado, si ha il piacere di dare le informazioni più ottimistiche che lei avrà sperato di ottenere quando ha redatto il quesito che ci ha inviato,  informazioni, queste, che le confermano oggettivamente la fondatezza della sua speranza di poter partecipare nel giugno del 2022 agli esami si Stato conclusivi del corso di studi che la giovane diciassettenne sta frequentando l’anno che volge al termine.

 I dati personali che la studentessa ha indicato con apprezzabile  diligenza nel testo del suo chiaro ed elegante quesito appaiono quasi del tutto sufficienti perché le si possa dire che, se nello scrutinio finale del prossimo anno scolastico 2021/22 – nel corso del quale avrà certamente frequentato la quarta classe del suo corso di studi  –  lei sarà valutata con almeno otto decimi in comportamento ed in ognuna delle discipline del piano di studi della classe da lei frequentata in quell’anno 2021/22, verrà ammessa a sostenere gli esami di Stato conclusivi, insieme con le studentesse e gli studenti che, in quello stesso anno scolastico 2021/22, avranno frequentato la quinta classe del medesimo corso di studi.

 Glielo consentirà l’articolo 6 del Regolamento sulla valutazione, approvato con il  Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno del 2009 – che si fonda sul 4°comma dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 – , il quale, al secondo  comma così dispone:

“Art. 6. Ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione.

2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica”.

La chiarezza del comma appena trascritto non offre dubbi interpretativi alla  piena sussistenza del  diritto  d’essere ammessa agli esami di Stato conclusivi che l’ordinamento vigente assegna alla  studentessa di terza classe di istituto secondario superiore, che nell’anno in corso sia  valutata con una media vicinissima ai nove decimi, la quale, poi, abbia compiuto un regolare corso di studi senza essere stata respinta nello stesso corso di studi e altrettanto probabilmente, sarà  stata promossa alle classi seconda e terza del suo istituto di secondo grado con non meno di sette decimi in ciascuna delle materie studiate, e con almeno otto decimi nel comportamento.

Gli insegnanti conoscono bene le indicazioni sopra citate sotto il titolo di “ “Abbreviazione per merito del corso di studi”.

Merita particolare attenzione l’avverbio “direttamente”, che compare nel testo della  proposizione che il legislatore delegato ha posto come incipit del già trascritto 2° comma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009:

Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni…”;

ebbene: questo avverbio assicura che la studentessa di cui si tratta, al pieno realizzarsi delle condizioni sopra espresse, nel giugno del 2022  potrà partecipare agli esami di Stato conclusivi senza sottoporsi alle prove preliminari, previste, per gli alunni privatisti, perché lei conserverà lo status di candidata interna, dopo essere stata scrutinata dal suo consiglio di classe, che resta quello composto dagli insegnanti della sua classe IV.  

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