• giovedì , 21 Novembre 2024

Frazionamento della spesa: necessità e urgenza non la giustificano

Analisi della delibera ANAC numero 34/2022 secondo cui  i motivi di necessità ed urgenza, non rientrano nella ragioni oggettive di deroga (comma 6 art. 35 del Codice dei Contratti)

di Agata Scarafilo

Abstract

Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle regole stringenti legate alle soglie del Codice dei contratti (D. Lgs 50/2016) e ciò neanche in presenza di motivi di necessità ed urgenza, che non rientrano nelle ragioni oggettive di deroga (comma 6 art. 35). Lo ha precisato di recente l’ANAC con la  Delibera numero 34/2022.

Come risaputo, il “Codice dei contratti” vieta l’artificioso frazionamento degli appalti per ricorrere all’affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture. Frazionamento che eviterebbe, così, di  procedere, in relazione alle soglie previste, con i complicati bandi ad evidenza pubblica.

 Ricordiamo, a tale riguardo, che un  ricorso all’affidamento sotto soglia, in violazione del divieto di artificioso frazionamento degli appalti, di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, riveste profili di danno erariale e potrebbe configurare per il Rup (nel caso della scuola, il DS)  il reato di abuso d’ufficio, di cui all’articolo 323 del Codice penale.

In più occasioni, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC)  ha posto in evidenza come  il frazionamento artificiosodegliappalti, per ricorrere all’affidamento diretto, determini una sistematica violazione dei principi di rotazione, di efficienza e di economicità; aspetti, questi, che devono guidare il buon andamento della Pubblica Amministrazione nella gestione delle risorse. 

Dunque, ciò che appare abbastanza chiaro come principio generale in ambito legislativo, invece, non lo è, poi, nella fase dell’applicazione pratica, soprattutto perché il comma 6 dell’art. 35 del D. Lgs 50/2016  “sembra” aprire una possibilità al frazionamento.

Infatti, il comma 6 così recita: “Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.

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