di Fabio Scrimitore
Il quesito riguarda le modalità con le quali il personale ATA deve fruire delle ferie.
Con il quesito è stato chiesto, in sostanza, di definire gli aspetti fondamentali del procedimento con il quale il Dirigente scolastico concede le ferie al personale ATA, incaricato a tempo indeterminato, con particolare riguardo al tempo entro il quale esse debbano, o possano, essere godute ed all’obbligo di fruirne.
E’ più che noto che le ferie vanno concesse in relazione all’anno scolastico, e non all’anno solare. Lo si deduce con chiarezza dal comma 10 dell’art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29.11.2007, in cui, alle proposizioni In caso di particolari esigenze di servizio, ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie sono aggiunte le parole nel corso dell’anno scolastico di riferimento.
Il personale ATA, incaricato a tempo indeterminato, che sia in servizio di ruolo da più di tre anni scolastici, dovrà fruire del previsti 32 giorni di ferie entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico.
Potrà chiedere di fruire di parte delle ferie entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo a quello di riferimento soltanto se non avrà potuto fruirne entro il 31 agosto, per particolari esigenze di servizio, oppure per esigenze di carattere personale e di malattia.
Per poter fruire dopo il 31 agosto delle ferie non godute entro quel termine, il dipendente ATA dovrà darne documentata motivazione.
Nel caso in cui l’impedimento al godimento tempestivo delle ferie sia stato causato dallo stato di malattia, la documentazione sarà già agli atti della scuola che ha concesso il relativo provvedimento.
L’impedimento ascrivibile a ragioni di servizio sarà dimostrato dal provvedimento con il quale il Dirigente scolastico, sentito il Direttore sga, avrà negato la concessione delle ferie, che dovranno essere state richieste dal dipendente in tempo utile perché la loro fruizione avvenisse entro il 31 agosto,
Se il dipendente non avrà potuto fruire delle ferie entro il 31 agosto per motivi personali, la giustificazione formale sarà data dal provvedimento con il quale il Dirigente scolastico le avrà rinviate, accogliendo la richiesta che gli avrà avanzato il dipendente stesso, sempre in tempo utile.