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Fatturazione elettronica

di Marco Graziuso

In data 24 giugno 2014 l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.18/E, ha fornito una serie di chiarimenti sulla nuova disciplina della fattura elettronica, introdotta a seguito del recepimento della Direttiva 45/2010/UE.

Nel rimandare alla lettura integrale della norma, si evidenziano alcuni punti sui quali occorrerà porre la massima attenzione in futuro.

 Definizione

L’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dalla Direttiva 45/2010/UE, definisce elettronica la fattura “che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico”.

Sulla base della citata disposizione, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’elemento distintivo della “fattura elettronica” non è il formato di emissione, ma quello con il quale il documento viene trasmesso e ricevuto dal destinatario. Per questi motivi, a titolo esemplificativo:

  • non costituisce “fattura elettronica” il documento creato elettronicamente con un programma informatico (software di contabilità, foglio di calcolo, etc.), ma inviato al destinatario in formato cartaceo;
  • costituisce “fattura elettronica” la fattura creata in formato cartaceo, ma scansionata elettronicamente e trasmessa al destinatario a mezzo posta elettronica (ordinaria o certificata).

 

Accettazione da parte del destinatario

La normativa nazionale prevede che “l’utilizzo della fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario” (art. 21 D.P.R. n. 633/1972). Tale condizione rappresentava l’elemento di più difficile interpretazione della nuova disciplina. Dopo la novella legislativa, in assenza di interpretazioni ufficiali, alcuni autori avevano ritenuto che dovesse sussistere una “simmetria” fra le condotte dei soggetti coinvolti. La mancata accettazione della fattura elettronica da parte del destinatario avrebbe comportato, pertanto, l’impossibilità per il soggetto emittente di considerare il documento come fattura elettronica.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare in commento, sembra avere risolto la questione adottando un’interpretazione meno restrittiva, che non impone un comportamento “simmetrico” fra le parti coinvolte. Tale scelta viene definita espressamente come volta a favorire la diffusione della fattura elettronica.

In sintesi, la mancata accettazione della “fattura elettronica” da parte del destinatario non ha effetti sul soggetto emittente, il quale potrà considerare la fattura emessa come “fattura elettronica” e conservarla elettronicamente.

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