• martedì , 16 Luglio 2024

Esonero e semiesonero del docente vicario: possibile, ma…

Anche dopo la sua abolizione ufficiale, l’esonero del collaboratore del DS può ancora trovare compimento in applicazione del nuovo CCNL. Una possibilità che porta alcuni interrogativi.

di Agata Scarafilo


Abstract

Si continua a discutere nelle scuole sulla possibilità di concedere l’esonero o il semiesonero al primo collaboratore del DS. Dopo l’abrogazione del diritto, le circolari deroganti e la Legge 107/2015, finalmente l’art. 28 del nuovo CCNL fa un po’ di chiarezza.

I dubbi permangono, invece, sull’opportunità di sottrarre ore di potenziamento agli alunni.

 

Con il comma 329 della legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) fu abrogato l’articolo 459 del Decreto Legislativo n. 297/1994 che consentiva, a certe condizioni, di esonerare parzialmente o totalmente dal servizio di insegnamento il docente vicario, oggi chiamato collaboratore del DS.

Così, stando alla Legge 190/2014, nessun Dirigente Scolastico dal 1 settembre 2015 (anno scolastico 2015-2016) avrebbe potuto più concedere l’esonero o il semiesonero al proprio collaboratore e soprattutto sostituirlo, per le ore necessarie, con supplenti.

Tuttavia, a pochi giorni dell’avvio dell’anno scolastico 2015-2016, il 3 settembre, entrò subito in gioco la nota MIUR n. 1875 che, di fatto, autorizzava le Scuole a procedere alle nomine dei vicari con esonero o semiesonero e alle relative sostituzioni, in attesa del completamento della Fase C, secondo le vecchie procedure (ormai abrogate) previste dall’art. 459 del Decreto Legislativo n. 297/1994 (come modificato dall’art. 19 della Legge n. 111 del 15 luglio 2011).

Insomma, siamo in Italia ed una nota MIUR, nello specifico del Dipartimento per il sistema educativo di  istruzione e formazione, non solo dava possibilità ai DS di concedere gli esoneri e i semiesoneri, ma anche di poter sopperire alle relative ore sottratte all’insegnamento attraverso  nomine di  supplenti  (oneri per lo Stato), in quanto non si era stati in grado di adottare in tempi utili il tanto decantato “Organico dell’autonomia”.

 

Una deroga, se vogliamo chiamarla tale, che doveva essere limitata nelle more della definizione dell’ultima fase del piano assunzionale straordinario, cosiddetta fase C (relativa all’organico del potenziamento) prevista dalla Legge 107/2015, che intanto produceva già i suoi effetti in quanto, nei tempi in cui si riferiscono i fatti, definitivamente approvata.

 

Se l’a.s. 2015-16 era iniziato nell’incertezza e con provvedimenti di tamponamento,  la chiarezza non è stata totale neanche negli anni a seguire, perché, se è pur vero che ogni scuola ha ottenuto, poi,  il suo bell’organico dell’autonomia (docenti titolari e potenziamento), è altrettanto vero che l’art. 83 della Legge 107/2015 non ha sottratto nulla alle disposizioni della Legge 190/2014, che ha definitivamente abrogato l’istituto dell’esonero e del semiesonero.

Anzi, la Legge 107/2015 affronta la questione prevedendo unicamente generiche figure di collaboratori.

 

Questo quanto dettato dal comma 83 della Legge 107/2015:

Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10%  di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Insomma, in questi tre anni la confusione nelle scuole non è mancata.

Se è oramai chiaro che l’esonero o semiesonero secondo i vecchi criteri sanciti dall’ex art. 459 del Decreto Legislativo n. 297/1994 (numero di classi, sezioni e plessi) non potrà più esserci, tuttavia, in applicazione dell’art. 28 del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018 è possibile per il collaboratore del DS ottenere qualche riduzione dell’orario di insegnamento. Il citato articolo, infatti, definisce le attività dei docenti, prevedendo che il loro orario di servizio (previa copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici) “può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa … o quelle organizzative.

In buona sostanza, il Dirigente Scolastico, una volta coperte le ore di insegnamento dell’ordinamento (ossia delle varie materie del curricolo), può impiegare le ore di potenziamento nelle attività organizzative e di supporto allo stesso.

 

Pertanto l’esonero, in virtù dell’art. 28, sarà ancora una volta possibile, nel caso in cui il Dirigente Scolastico individui come collaboratore un docente della stessa classe di concorso del posto disponibile di potenziamento.

 

I problemi continuano ad esserci, tuttavia, se la classe di concorso del potenziamento non collima con quella del così chiamato “vicario”.

Questa è ovviamente una possibilità (non vi è l’obbligo) che consente alle scuole di non far  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Viene però da chiedersi: fino a che punto una possibilità” legalmente permessa è, poi, sempre opportuna” se sottrae, di fatto, ore di potenziamento dell’offerta formativa agli studenti?

Tra la possibilità di utilizzare, nei limiti di 10 giorni continuativi, il docente assegnato sull’organico di potenziamento anche per supplire alle assenze dei colleghi e la possibilità di utilizzare tale ore in sostituzione di quelle del collaboratore del vicario, viene da chiedersi ancora: ha più senso parlare di “Potenziamento dell’offerta formativa”?

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