• giovedì , 21 Novembre 2024

Esami di Stato

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda le norme che disciplinano gli esami di Stato, conclusivi dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore.

La madre d’uno studente della penultima classe di un liceo classico paritario ha chiesto, per telefono, di sapere quale possa essere la ragione che giustifichi l’obbligo, che è stato imposto al figliolo Mario, di sostenere le prove preliminari in tutte le discipline del penultimo e dell’ultimo anno del suo corso liceale, prima di poter sostenere gli esami di Stato conclusivi, che inizieranno con la prova di italiano alle ore 8.00 di mercoledì, 22 giugno 2016.
Il tono della domanda faceva intendere all’ascoltatore che la signora stesse pensando che il Dirigente del liceo frequentato dal figlio Mario avesse usato nei riguardi del giovanetto un trattamento giuridico ben diverso da quello che lo stesso liceo stava applicando nei riguardi d’un compagno di classe del figlio, di nome Lucio; costui aveva confidato, quasi riservatamente, a Mario che anch’egli avrebbe sostenuto gli esami di Stato a giugno prossimo, senza, però, dover affrontare alcuna prova preliminare. Lucio, in definitiva, sarebbe stato ammesso a partecipare agli esami di Stato, insieme con gli studenti della 3^ liceale, come se fosse stato un loro compagno di classe.
E’ bene che si contestualizzi il quesito, precisando che lo studente Mario ha un curriculum studiorum ben diverso da quello di Lucio, nel senso che le pagelle di Mario contengono votazioni ben più modeste di quelle riportate da Lucio.
Mario, in realtà, potrà sostenere gli esami di Stato conclusivi soltanto se acquisirà la qualifica di candidato privatista, mentre il ben diverso curriculum di Lucio permetterà a questo più impegnato giovane di partecipare ai prossimi esami di Stato conclusivi mantenendo la qualifica di alunno interno dello stesso liceo attualmente frequentato.
Alla dubbiosa mamma di Mario potranno essere spiegate le ragioni della diversità delle condizioni scolastiche dei due compagni di classe, tenendo conto delle indicazioni che compaiono nell’annuale ordinanza che il Ministero emana per disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi funzionanti negli istituti del secondo ciclo di istruzione; si potrà tener conto anche della Circolare ministeriale n. 20, prot. n. 10416, del 20 ottobre 2015.

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