Il quesito, proposto dalla madre di una studentessa che è stata bocciata in 2^ liceale, riguarda il procedimento per l’ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio del II ciclo.
La studentessa alla quale si riferisce il quesito ha frequentato, ma con esito negativo, la seconda classe del liceo classico della sua città e, per il 2014/15, si è iscritta ad un liceo classico di sede diversa, per ripetere la stessa classe.
La madre della studentessa vorrebbe che la figlia sostenesse gli esami di Stato conclusivi nella sessione unica dell’ anno scolastico 2014/15, mantenendo, però, la posizione di alunna interna della 2^ classe liceale che sta frequentando.
In sostanza, la signora chiede che si applichi nei riguardi della figliola l’istituto giuridico del recupero dell’anno scolastico perduto, utilizzando, a tal riguardo, l’art. 44 del Regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, secondo cui: L’alunno di istituto statale o legalmente riconosciuto può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata o ad esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché nell’un caso o nell’altro abbia ottenuto la promozione per effetto di scrutinio finale.
Orbene – ha argomentato la madre della studentessa – la norma che ho citato consente a mia figlia di sostenere gli esami di Stato con i quali si conclude la classe 3^ liceale, classe che è esattamente quella successiva alla classe frequentata da mia figlia (2^ liceale).
A giudizio della madre, se nel giugno del 2015, la giovanetta sarà favorevolmente scrutinata dal Consiglio della 2^ liceale, da lei frequentata, dovrebbe esserle consentito di partecipare agli esami di Stato, dal momento che, sempre secondo quel che intende la madre, gli esami di licenza potrebbero ben essere considerati corrispondenti agli attuali esami di Stato conclusivi.
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