Il quesito riguarda l’equipollenza di un diploma – conseguito all’estero – con il corrispondente titolo di studio italiano
di Fabio Scrimitore
L’autore del quesito – responsabile di un centro di volontariato sociale – intende aiutare un cittadino italiano, nato in una città del Kosovo nel tempo in cui quella Regione era drammaticamente coinvolta nel conflitto che segnò la dissoluzione della Jugoslavia, dopo la morte di Tito.
Il giovane è approdato in Italia e, all’età di trenta anni, ne ha ottenuto la cittadinanza. Si è, poi, rivolto al Dirigente dell’ Ambito territoriale d’uno degli Uffici scolastici regionali per ottenere l’equiparazione al corrispondente diploma italiano del titolo finale di studio che egli ha conseguito in un istituto secondario superiore statale del suo Paese natale.
La richiesta non è stata sinora accolta perché il predetto Ufficio scolastico regionale ha preteso che il giovane si attenesse rigorosamente a quanto dispone la circolare ministeriale n. 132, del 29 aprile del 2000, la cui lettura può aiutare a comprendere le difficoltà in cui egli si sarà imbattuto nel redigere la domanda di equiparazione del suo titolo di studio.
Si legge, infatti, nella predetta circolare: L’ art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 – T.U.- al comma 4 , novellato dall’ art.13 della legge n.29/2006 , prevede che i cittadini italiani, che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall’Italia un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l’equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani, a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero.
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