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DS, provvedimenti disciplinari, tra prove e termini della contestazione

Analisi delle norme sul potere discrizionale (nullo) del DS sull’avvio di procedimenti disciplinari

È obbligatorio, dall’anno scolastico 2019-2020, comunicare i procedimenti disciplinari al portale Perla Pa

L’avvio del procedimento non è una facoltà del Ds, ma un atto dovuto, a rischio di ricevere egli stesso un provvedimento disciplinare per omissione

I riferimenti ai fatti contestati devono essere: espliciti, precisi; circostanziati. Le prove, devono essere inserite nel fascicolo e rese disponibili per il diritto alla difesa

di Agata Scarafilo

Abstract:

In caso di mancanze disciplinari,l’avvio del relativo procedimento non è una facoltà dell’amministrazione, ma è un atto dovuto per il dirigente scolastico, il quale non può esercitare alcun potere discrezionale. Tuttavia non è possibile, altresì, porre in essere od addurre presunte mancanze che non siano supportate da dettagliata documentazione e prove, che devono essere esplicite, precise e circostanziate. È fatto obbligo, dall’anno scolastico 2019-2020, di comunicare tali procedimenti al portale Perla Pa.

Con il Decreto Legislativo 150/2009 (il cosiddetto decreto Brunetta) sempre più frequenti sono diventati nelle scuole i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale Docente ed ATA. Altrettanto frequenti, però, sono diventate le contestazioni che, in diversi casi, hanno avuto riscontro perfino positivo con l’archiviazione del caso da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale di pertinenza.

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 75/17, attuato dalla Legge Madia ( L.124/2015), sono state apportate significative modifiche alle procedure relative alla responsabilità disciplinare previste dal D. Lgs 165/2001. Precisiamo tuttavia che, nel comparto Scuola, con l’articolo 13 del D.Lgs 75/17, la competenza ad irrogare sanzioni al personale docente ed ATA, che può portare alla sospensione dal servizio fino a 10 giorni, viene mantenuta in capo ai dirigenti scolastici.

Se prima del 2009, in applicazione delle disposizioni del “vecchio” TU 297/94 (in particolare nell’articolo 502) competeva al direttore didattico o al preside (a seconda degli ordini di scuola) solamente l’avvertimento scritto, da quella data in poi, il dirigente scolastico è stato investito dell’obbligo di avviare il procedimento disciplinare in presenza di un comportamento difforme dai doveri d’ufficio, da parte dei docenti o degli ATA, che prestano servizio nelle istituzioni scolastiche di propria pertinenza.

Si tratta di un punto molto importante perché significa che l’avvio del procedimento non è una facoltà della amministrazione, ma un atto dovuto per il dirigente scolastico, il quale non può esercitare alcun potere discrezionale, pena ricevere egli stesso un provvedimento disciplinare per omissione.

Tuttavia, se da una parte l’atto è dovuto dall’altra parte non è possibile porre in essere od addurre “presunte” mancanze disciplinari, che non siano supportate da dettagliata documentazione, in quanto spetterà al dirigente scolastico l’onere di dover provare i fatti che si contestano ( le prove).

La contestazione degli addebiti è il primo atto con cui prende avvio ogni procedimento disciplinare e deve trattarsi, ovviamente, di un atto scritto con il quale l’Amministrazione (la scuola rappresentata dal dirigente scolastico) deve comunicare al dipendente di avere l’intenzione di avviare un procedimento disciplinare.

Il supporto probatorio dei fatti contestati

La contestazione deve contenere, relativamente ai fatti contestati, dei riferimenti che devono essere:

  1. espliciti,
  2. precisi;
  3. circostanziati.

Non basta, dunque, che si parli “genericamente di un fatto o di fatti” o di “presunti accadimenti”. Infatti, in forza di un’applicazione estensiva dell’art. 5 della Legge n. 604/66 “norme sui licenziamenti individuali, andrà ben puntualizzata l’onere della prova di fatti oggettivi o soggettivi, che hanno indotto il dirigente scolastico ad elevare una contestazione disciplinare (arg. Ex plurimis da Cass.Sez. Lav., 17 agosto 2002 n.11153 – in termini Tribunale di Trani sez. Lav. Sentenza del 23 settembre 2013).

È abbastanza ovvio che i fatti che si contesteranno non dovranno mai risultare essere di parte od apodittici (i testimoni devono essere, ad esempio, quanto più è possibile non di parte e lontani dall’interesse in causa). Le prove, inoltre, devono far parte da subito del fascicolo del procedimento disciplinare (tutta la documentazione deve essere trasmessa nei dieci giorni previsti dall’art. 13 del D.Lgs n.75/2017) ed essere, altresì, accessibili agli incolpati per dare ad essi la possibilità di difendersi e di controdedurre.

Dunque, la precisione nella contestazione è essenziale perché al dipendente deve essere consentita ampia possibilità di difesa.

Una contestazione sommaria e imprecisa, infatti, non consentirebbe all’incolpato di difendersi in modo adeguato. Dunque, è richiesta la precisa contestualizzazione dei fatti (Quando? Dove? Chi sono i testimoni? Qual è il comportamento difforme? Quale causa ha procurato? In quale casistica si annovera la mancanza disciplinare?)

I termini per la contestazione

Come dovrebbe essere noto, l’art. 13 del D.lgs. n. 75/2017 ha modificato i termini per la contestazione di addebiti da parte dei dirigenti delle strutture scolastiche, innalzandoli in maniera perentoria a 30 giorni da quando gli stessi sono venuti a conoscenza dei fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti.

Difatti, il predetto articolo espressamente dispone: “…..d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali e’ prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenzaL’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa.

Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato ……… sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell’addebito e il termine per la conclusione del procedimento“.

Fondamentale è, dunque, il rispetto dei termini che, se non rispettati, determinano l’improcedibilità per intempestività della contestazione disciplinare di tutti gli addebiti mossi. Sul punto, infatti, va tenuto debitamente conto che l’art. 13 del D.Lgs n. 75/2017 all’uopo prevede espressamente la perentorietà dei termini della contestazione e della conclusione del procedimento.

Dunque, il procedimento disciplinare è un atto dovuto (nei casi previsti), ma non discrezionale e ciò a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità.

Perla Pa – Nuovo adempimento per i procedimenti disciplinari

Anche le Scuole, come tutte le Pubbliche Amministrazioni, sono obbligate, a decorrere dall’a.s. 2019-2020, a comunicare i dati relativi ai procedimenti disciplinari a carico dei propri dipendenti all’applicativo “Perla Pa” del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il file generato tramite l’applicativo messo a disposizione sul sito istituzionale http://www.perlapa.gov.it/home.html, dovrà essere inviato tramite posta elettronica certificata inserita nell’indice dei docenti digitali delle Pubbliche Amministrativi (IPA), al seguente indirizzo dell’Ispettorato: disciplinari@pec.governo.it. Si precisa che comunicazioni effettuate da un indirizzo PEC non censito nell’IPA non saranno accettate dal sistema.

Fonti normative

Legge n. 604/66
D.Lgs 165/2001
D.Lgs 150/2009
D.Lgs. 297/1994
Circolare Funzione Pubblica 09/2009
Circolare MIUR 88/2010
Circolare Funzione Pubblica 14/2010
Nota MIUR Prot. 12051 del 21/07/2011
Circolare MIUR n. 32 – prot. 588 del 20/04/2012
Nota MIUR prot. 916 del 23/05/2012
DPR n. 62 del 16/04/2013
L.124/2015
D. Lgs 75/2017
Nota MIUR prot. 0002039 del 28/10/2019

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