• martedì , 16 Luglio 2024

Docente titolare di assegno universitario

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda la stipulazione di un contratto a tempo determinato con un ricercatore universitario.

Il Dirigente scolastico di un Istituto di istruzione secondaria superiore desidera sapere se il titolare di assegno universitario per attività di ricerca possa stipulare un contratto a tempo determinato di insegnamento nell’Istituto, tenendo presente che l’aspirante non potrà prendere servizio effettivo nello stesso Istituto perché impegnato nelle attività di ricerca nell’Università.
Al riguardo, si deve citare il comma 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, contenente norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario. Nel comma 3 del suddetto art. 22 si legge: La titolarità’ dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.



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