Disposizioni e misure contraddittorie complicano la nomina dei docenti ITP sottoposti a provvedimento cautelare, compromettendo la continuità scolastica
di Pasquale Annese
Ci piace iniziare proprio così, dal titolo: dirigenti scolastici in panne. Affermazione che viene solitamente usata per descrivere un automobilista che, causa problemi al motore della propria auto, rimane bloccato per strada in attesa del pronto soccorso. Una metafora nella quale, lo si può comprendere subito, l’automobilista è il dirigente scolastico e il pronto soccorso è rappresentato dal MIUR.
Chi scrive, come tanti altri dirigenti scolastici, ha provato l’ebbrezza di questa piacevole esperienza quando, all’atto del conferimento degli incarichi di supplenza, scorrendo le graduatorie d’istituto degli ITP (i c.d. insegnanti tecnico pratici), si è trovato di fronte ad una pletora di aspiranti inseriti ”con riserva” nelle graduatorie d’istituto di II fascia, a seguito di provvedimento cautelare del TAR LAZIO, o a seguito di semplice proposizione di ricorsi presentati ad altri organi giurisdizionali, ivi compresi il Giudice del lavoro e il Consiglio di Stato.
In realtà, quest’estate la questione sembrava non sussistere perché la C.M. del MIUR n.37381 del 29 agosto 2017, avente ad oggetto ISTRUZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’A.S. 2017/2018, al paragrafo 1, nel disciplinare l’ipotesi di conferimento di incarichi di supplenza nei confronti di docenti inseriti nelle graduatorie d’istituto “con riserva”, prevedeva opportunamente che è possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto, risulti configurato dal giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse. Ossia a condizione che: a) ci fosse stata una pronuncia giurisdizionale favorevole; b) la suddetta pronuncia giurisdizionale favorevole prevedesse nel dispositivo anche il diritto alla stipula del contratto.
Così non è stato! E vediamo il perché.
La circolare ministeriale emanata ad agosto: “E’ possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli”
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