di Marco Graziuso
Il continuo susseguirsi di norme riportate in decreti legge che modificano e integrano altre leggi, già modificate in precedenza, rischia di far sfuggire alcune novità, che dovrebbero essere tempestivamente recepite da chi quotidianamente ha a che fare con procedimenti e atti riguardanti la sfera giuridica delle concessioni e delle autorizzazioni al personale.
In tema di incompatibilità, infatti, il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, in G.U. 31/08/2013, n.204, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, in G.U. 30/10/2013, n. 255, ha disposto la modifica del D.Lgs. n. 165/2001, in particolare: con l’art. 2, comma 13-quinquies, lettera a), la modifica dell’ art. 53, comma 6; con l’art. 2, comma 13-quinquies, lettera b), la modifica dell’art. 53, comma 6, lettera f-bis.
Va subito evidenziato come il nuovo intervento legislativo vada a incidere direttamente sulle attività di docenza, indicandole tra quelle escluse da autorizzazione. Sebbene l’argomento delle incompatibilità non possa essere trattato esaustivamente entro questo spazio, considerata la varietà delle fattispecie che richiederebbero ampi approfondimenti, si vuole qui sottolineare come dalla sola e attenta lettura dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 scaturiscano adempimenti di notevole rilevanza, anche in relazione a conseguenti responsabilità. Non si sottovaluti, inoltre, il richiamo, ultimamente inserito, riguardante la nullità di tutti quegli atti e provvedimenti adottati in contrasto con il dettato dallo stesso articolo 53.
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