• giovedì , 21 Novembre 2024

Denunce di infortunio Inail

Adeguamento area applicativa

di Saverio Prota

Recependo le novità introdotte dal D.lgs. 151/ 2015, in riferimento alla Circolare Inail n. 10 del 21 marzo 2016 e a quanto pubblicato sul Sidi, il Miur, con Circolare n. 10 del 17 giugno 2016, ha comunicato l’avvenuto adeguamento dell’area applicativa “gestione denunce di infortunio Inail” e, in particolare:
1) la nuova modalità di gestione del numero registro di infortuni;
2) la dismissione della funzione di produzione del modulo di Pubblica Sicurezza, il cui invio alla autorità di Pubblica Sicurezza non è più obbligatorio per il datore di lavoro;
3) le nuove modalità di gestione dati certificazione medica a corredo della denuncia di infortunio;
4) l’adeguamento produzione file modulo del datore di lavoro relativo alla denuncia di infortunio.
Analizziamo per sommi capi le novità, salvo ulteriori adeguamenti, quali, ad esempio, quello che consentirà, mediante una nuova funzione SIDI, la consultazione degli estremi dei certificati medici registrati nella banca dati dell’INAIL.
Nuova gestione numero registro Infortuni
Per adeguarsi alla non obbligatorietà per il datore di lavoro, sancita dal D.lgs 151/2015, della gestione del numero denuncia di infortunio, il sistema, in fase di inserimento di una nuova segnalazione, creerà automaticamente un numero identificativo MIUR (caratterizza una denuncia all’interno del SIDI e serve per le normali funzioni di ricerca e stampa). A sua volta, all’ente assicurativo spetterà il compito di creare e gestire il numero registro di infortunio (Numero Registro Infortuni Datore di Lavoro (D.Lgs.151/2015), che sarà restituito e visualizzato nelle funzioni SIDI, insieme all’usuale “Numero Denuncia-Comunicazione di Infortunio”, solo a seguito del buon esito dell’invio in cooperazione applicativa.
Qualora fosse necessario consultare denunce pregresse (ante D.Lgs.151/2015), sarà sempre possibile interrogare le funzioni di ricerca e stampa inserendo nel nuovo campo “Identificativo MIUR” il numero registro di infortuni che in SIDI caratterizzava la denuncia. Si precisa altresì che, per queste denunce, il modulo del datore di lavoro, che sarà prodotto e visualizzato, sarà coerente con la vecchia gestione (non riporterà cioè le nuove informazioni relative ai riferimenti dei certificati medici e conserverà la pregressa gestione del numero registro di infortuni visualizzando quello prodotto dal SIDI).

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