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“Decreto rilancio” e congedo parentale anche per docenti e Ata

Chiarimenti alle tante fake news e imprecisioni che sono uscite su diversi organi di stampa. C’è tempo fino al 31 luglio per usufruirne

a  cura  della  Redazione

ABSTRACT

  Il Decreto Rilancio riconosce lo specifico congedo parentale anche ai lavoratori del mondo della scuola:  in totale, trenta giorni, di cui è possibile usufruire fino al 31 luglio 2020, con una decurtazione dello stipendio del 50% per i genitori con figli fino a 12 anni e del 100%  per genitori con figli fino a 16 anni, ma senza riduzione delle ferie e con divieto di licenziamento e conservazione del posto di lavoro.  

Con l’art. 72 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), è stata riconosciuta la possibilità di usufruire di ulteriori 15 giorni di congedo parentale, che si aggiungono ai 15 (totale 30) già previsti dall’art. 23 dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. L’estensione del beneficio ai genitori lavoratori della Pubblica Amministrazione, di cui fanno parte anche le Istituzioni scolastiche (art. 1, comma 2, D.Lgs. 165), era stata già prevista dall’art. 25 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 e continua ad operare in quanto l’art. 72 del già citato Decreto Rilancio, in vigore dal 19 maggio 2020, non ha cancellato né ha emendato il comma 1 dell’art. 25, che recita testualmente:

 “A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7”.

Dunque, l’art. 25 non solo estende il beneficio anche ai dipendenti pubblici, ma recepisce in toto, senza limiti di tempo e senza eccezioni, le modifiche apportate all’articolo 23, cioè la possibilità di fruizione del congedo entro il 31/07/2020 sia per il settore privato che per il settore pubblico, con le modalità previste e in base all’età dei figli.

Infatti, l’art. 23 del D.L. 18/2020 è stato modificato nella parte in cui prevede la possibilità di usufruire di ulteriori 15 giorni, se già ci si è avvalsi dei primi 15  previsti dal “Decreto Cura”, o di retrodatare il diritto, ma sempre non oltre il 31 luglio 2020, potendo usufruire di un totale di 30 giorni di congedo parentale, a condizione  ovviamente che non siano stati gia fruiti in precedenza. 

Possono usufruire dello specifico congedo parentale:

  1. i genitori con figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5,  per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
  2. il limite dei  12 anni non si applica per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari;
  • i genitori con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa) o che non vi sia altro genitore non lavoratore, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Si deve sottolineare che, con il Decreto Rilancio, il comma 6 dell’art. 23 del Decreto Cura è stato sostituito dal seguente :

“6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16 …”.

Dalla lettura dell’emendamento si deduce che, essendo stato abolito il limite dai 12 ai 16 anni  imposto dal vecchio Decreto Cura, viene data un’ulteriore possibilità di usufruire del congedo parentale COVID-19 senza retribuzione, quindi  in aggiunta al congedo previsto con decurtazione del 50% dello stipendio, a coloro che hanno figli minori di 12 anni.

In buona sostanza, dal correttivo introdotto si deduce che chi ha figli minori di 12 anni può usufruire di 30 giorni di congedo con lo stipendio al 50%, a cui si aggiungono 30 giorni di congedo senza stipendio (il tutto sempre fino al 31 luglio 2020).

Il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con l’attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge 104/1992, etc.). La possibilità di frazionare il congedo è stata evidenziata dalla nota INPS n. 1621 del  15-04-2020.

Il congedo parentale COVID-19 non dovrebbe ridurre le ferie. A tale riguardo, siattendono chiarimenti, ma logica vuole che una misura straordinaria, introdotta per venire incontro alle famiglie in un contesto di pandemia, non può riconoscere un diritto – che tra l’altro incide anche sulla decurtazione (  50% o 100%) dello stipendio – e ridurre un altro diritto come le ferie, che sono a stipendio pieno, altrimenti, oltre al danno, ci sarebbe pure la beffa.

Il congedo parentale COVID-19 non è compatibile con il bonus baby sitter, con la cassa integrazione ordinaria e in deroga, con il congedo ordinario e con il sussidio di disoccupazione. La compatibilità con il congedo parentale straordinario si applica, invece, ad altre misure, come la maternità, il lavoro part time, le ferie ed altri permessi. I due genitori non possono usufruire contemporaneamente del congedo parentale straordinario, ma è possibile però che l’uno usufruisca del congedo parentale straordinario mentre l’altro beneficia del congedo parentale ordinario. La fruizione del congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione, da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo, di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento), fruiti per lo stesso figlio.

Il personale ATA e docente può chiedere il congedo parentale straordinario – che non può essere utilizzato ad ore ma solo a giorni – direttamente al Dirigente scolastico dell’istitito di appartenenza.

Anteriormente al Decreto Rilancio, il MIUR, con la Nota tecnica prot. 0001007 del 22 aprile 2020, aveva già fornito i codici assenza per tali tipologie di permesso, fruibili tramite le funzionalità SIDI – RILP di “Inserimento Assenze”,  che le segreterie scolastiche dovranno usare, in applicazione del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura) e che si riportano di seguito: 

  • Categoria “CONGEDI PARENTALI”, Codici B028 (Assenze personale di ruolo)/HH28 (Assenze personale a tempo determinato) ‐ Congedo parentale covid-19 nei primi dodici anni di vita del  minore;
  • Categoria “CONGEDI PARENTALI”, Codici B029 (Assenze personale di ruolo)/HH29 (Assenze  personale a tempo determinato) ‐ Congedo parentale covid-19 figlio con handicap in situazione di gravità senza limiti di età;
  • Categoria “CONGEDI PARENTALI”, Codici B030 (Assenze personale di ruolo)/HH30 (Assenze  personale a tempo determinato) ‐ Congedo parentale covid-19 dai dodici ai sedici anni di vita del  minore.

Ricordiamo che il Decreto Rilancio, essendo un decreto-legge, è un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, ai sensi dell’art. 72 e 77 della Costituzione della Repubblica Italiana. Pertanto, nel momento in cui si scrive, produce completamente i suoi effetti, ma successivamente dovrà essere convertito in legge, cosa che dovrebbe avvenire entro il 18 luglio 2020. Dunque, se nel passaggio dovessero intervenire delle novità, sarà cura di questa Redazione informare tempestivamente i lettori..

Riferimenti normativi

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18

Legge 24 aprile 2020, n. 27

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Costituzione della Repubblica Italiana                                                                    

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