di Fabio Scrimitore
Il quesito è riferito alle dimissioni volontarie di una docente.
Una docente di scuola secondaria di primo grado, che da tempo si trova all’estero, in posizione di aspettativa per motivi di famiglia, l’ultimo giorno dell’anno scolastico appena trascorso, cioè il 31 agosto del 2015, ha prodotto alla scuola di servizio un’istanza di dimissioni volontarie; nella domanda ha indicato il 1° settembre 2015 come giorno di decorrenza delle dimissioni stesse. La scuola dichiara che la domanda è stata acquisita al protocollo il 1° settembre 2015.
Orbene, probabilmente l’insegnante riteneva d’essere ancora in tempo per beneficiare della disposizione contenuta nel 1° comma dell’art. 510 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con D.P.R. n. 297 del 16 aprile 1994, il quale dispone che, per tutto il personale in servizio nella scuola, le dimissioni debbono decorrere dalla data di inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui vengano presentate.
Presentando la domanda di dimissioni il 31 agosto 2015 – avrà argomentato l’insegnante –, starò rispettando la legge, perché tale domanda di dimissioni la sto producendo nel corso dell’anno scolastico 2014/15 e ne fisso la decorrenza al 1° settembre del successivo 2015/16.
Purtroppo per lei, l’insegnante dovrà prendere atto di non aver tenuto conto di quanto dispone il Decreto ministeriale n. 886 del 1° dicembre 2014, il quale, al primo comma dell’art. 1, così si esprime: E’ fissato al 15 gennaio 2015 il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio, compresa la domanda di dimissioni volontarie, del personale della scuola, incaricato a tempo indeterminato.
Ne consegue che alla scuola, che ha ricevuto il 31 agosto 2015 la predetta domanda di dimissioni volontarie dal servizio, compete l’obbligo di notificare formalmente ed immediatamente all’insegnante che le dimissioni da lei presentate avranno effetto del 1° settembre 2016.
Nella stessa comunicazione la scuola deve specificare che l’insegnante dovrà riprendere servizio, sempre che non voglia utilizzare qualcuno degli istituti giuridici contrattuali che consentono al dipendente scolastico di non assumere servizio e sempre che, ovviamente, ne abbia maturato il diritto. All’insegnante dovrà essere fissato un termine preciso per la ripresa del servizio, termine che dovrà tener conto delle sue condizioni personali e familiari.
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