Il quesito riguarda gli effetti della mancata assunzione in servizio di un docente.
Autore del quesito è il Dirigente scolastico di un Istituto di istruzione secondaria di secondo grado, che chiede di individuare il procedimento che il Dirigente scolastico dovrà adottare nei riguardi di un docente che non ha assunto servizio nell’Istituto, nel cui organico è stato trasferito nel contesto del piano straordinario di mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2016/17, adottato in base alla legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il Dirigente scolastico ha inoltrato il quesito perché nutre delle perplessità sull’obbligo di emettere un provvedimento di decadenza dal servizio nei riguardi di un insegnante che, ritenendosi vittima di un imperdonabile errore, che sarebbe stato generato dall’ormai più che noto algoritmo ministeriale, i cui fino ad oggi imperscrutabili artifici digitali lo avrebbero destinato ad un ambito territoriale ben più lontano da quello cui avrebbe avuto titolo ad esser trasferito.
Convinto della sua tesi, il docente ha proposto ricorso al Magistrato ordinario e, in attesa della decisione del Giudice, ha ritenuto che fosse suo diritto non assumere servizio nell’Istituto in cui gli effetti esecutivi dell’algoritmo ministeriale lo hanno assegnato, con decorrenza dal 1° settembre 2016.
A giudizio dell’Ufficio scolastico regionale, la mancata assunzione in servizio comporta l’adozione del provvedimento di decadenza del docente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 127 del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell’art. 111 del Testo Unico delle leggi in materia di scuola, approvato con il D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297.
In particolare, si precisa che il testo di quest’ultimo articolo 111 dichiara applicabile agli insegnanti l’ istituto giuridico della decadenza dall’impiego, contenuto nel già citato art. 127 del D.P.R. n. 3 del 1957. Che si trascrive di seguito:
Oltre che nel caso previsto dall’art. 63, l’impiegato incorre nella decadenza dall’impiego:
- a) omissis; b) omissis; c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall’ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più’ breve.
Verosimilmente, l’insegnante di cui si scrive riterrà che non presentarsi in servizio nell’Istituto nel cui organico è stato trasferito per effetto di un decreto del competente Organo dell’amministrazione scolastica costituisca una sorta di giustificazione legittima, nel senso che potrebbe non essergli irrogata, per conseguenza diretta, la sanzione risolutiva del rapporto di servizio, prevista dalla lettera c) del citato art. 127.
Ma questa presunta tesi è giuridicamente insostenibile, perché un motivo dell’assenza potrà essere ritenuto giustificato soltanto quando sia previsto da una norma di diritto positivo. Ma una norma del genere non esiste, anzi, per l’ordinamento amministrativo dello Stato, i provvedimenti emanati da uno degli organi che compongono la Pubblica Amministrazione hanno la qualifica dell’esecutorietà. Tale qualifica comporta ineluttabilmente che i predetti provvedimenti sono juris et de jure auto-esecutivi: non hanno, cioè, bisogno di ulteriori azioni amministrative per essere obbligatori per i cittadini nella cui sfera giuridica incidono. Soltanto l’intervento di una pronuncia della giurisdizione, cautelare o di merito, potrà escludere l’efficacia esecutoria del provvedimento amministrativo.
Si suggerisce, pertanto, al Dirigente scolastico di diffidare con immediatezza l’insegnante a che riprenda servizio entro un brevissimo termine (es., tre giorni) nell’Istituto che lo ha in carico dal 1° settembre 2016, precisandogli che, se insistesse nel rifiuto a presentarsi al suo nuovo posto di lavoro, il Dirigente dovrà avviare il procedimento che si potrà concludere con l’adozione del provvedimento di decadenza dal servizio, in ossequio alla citata lettera c) del su menzionato D.P.R. del 1957.
Che, infine, l’avvio del procedimento di decadenza dal servizio competa al Dirigente scolastico lo prevede l’art. 14, 1° comma, del Regolamento sull’autonomia, approvato con il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che si trascrive:
A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all’amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all’articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all’amministrazione centrale e periferica.
Si assicura che l’art. 15 dello stesso Regolamento non riduce gli effetti generalizzanti delle proposizioni del citato comma, che assegnano alla scuola l’amministrazione e la gestione giuridico-economica del personale scolastico.