• lunedì , 23 Dicembre 2024

Cumulo di funzioni

Il quesito posto da un docente scioglie alcuni nodi sulla possibilità di cumulo di incarichi di docenza e di coordinamento didattico in scuole paritarie e statali

Il regolamento sulle supplenze (DM 131 del 13 giugno 2007), consente che l’insegnante delle scuole statali possa completare la cattedra aggiungendovi l’insegnamento nelle scuole paritarie nel limite delle 18 ore settimanali di lezione

 

Abstract

Il quesito riguarda la possibilità che il Coordinatore didattico di una scuola paritaria assuma contemporaneamente l’insegnamento di discipline – per le quali sia regolarmente abilitato – nel suo o in altro istituto, anche statale.

 

Di Fabio Scrimitore

prof libri             Un professore di matematica in una scuola secondaria di primo grado ha chiesto di sapere se il Coordinatore didattico d’una scuola paritaria possa insegnare discipline, per le quali egli sia abilitato, tanto nella stessa scuola paritaria quanto in una scuola statale.

Si tenga conto, al riguardo, che le Linee-guida per l’attuazione del decreto ministeriale concernente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica ed il suo mantenimento, approvate con il Decreto Ministeriale n. 83, del 10.10.2008, al punto 7 del paragrafo 6, prevedono che possano essere assunte nella medesima persona tanto le funzioni di Gestore della scuola paritaria quanto quelle di Coordinatore didattico della stessa scuola.

Null’altro dice il predetto D.M. n. 83 in relazione alla possibilità che il Coordinatore didattico possa anche insegnare nella scuola paritaria; se ne dovrebbe dedurre che non possa vietarsi al predetto Coordinatore di insegnare nella stessa scuola paritaria una o più discipline per le quali sia abilitato.

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