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Covid19 e responsabilità penale del Dirigente scolastico

La Covid19 è una malattia infettiva inquadrata nella categoria degli infortuni sul lavoro.  La responsabilità penale dunque ricade sul DS (circolare Inail n.13 del 3 aprile 2020)

Di La redazione

ABSTRACT: Il Dirigente Scolastico è datore di lavoro e pertanto è anche responsabile penalmente se non ha posto in essere tutte quelle garanzie atte a tutelare i lavoratori dalla Covid-19, malattia infettiva inquadrata, dalla circolare n. 13 del 3 aprile 2020 l’Inail, nella categoria degli infortuni sul lavoro.

Con il “Decreto Cura Italia” importanti novità sono intervenute anche per le scuole, in quanto luoghi di lavoro. Infatti, l’articolo 42 comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto la copertura Inail per gli assicurati che contraggono un’infezione da coronavirus nell’ambito del contesto lavorativo. Un aspetto questo che espone, lì dove è possibile dimostrare il nesso di causalità tra il contagio e l’ambiente di lavoro, anche il Dirigente Scolastico a responsabilità penali legate alla sua posizione di garanzia in tal senso (è datore di lavoro). Ricordiamo che, genericamente, il datore di lavoro è potenzialmente esposto alla responsabilità penale per i reati di lesioni ai sensi dell’art. 590 c.p. e omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, laddove non abbia adottato le misure necessarie a prevenire, come nel caso del coronavirus, il rischio di contagio.

Con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 l’Inail, dal canto suo, ha precisato che

le malattie infettive e parassitarie sono inquadrate nella categoria degli infortuni sul lavoro,

a cui si debbono pertanto ricondurre anche i casi di infezione da coronavirus. È di chiara evidenza che il contagio da Covid-19 avvenuto in ambito lavorativo si qualifica, in questo modo, come un infortunio e, come tale, apre le porte ad un potenziale profilo di responsabilità penale per il datore di lavoro, che non abbia adottato le misure necessarie a prevenirne il rischio.

La non adozione completa, ad esempio, del lavoro agile (o smart working)  per il personale di segreteria, lì dove se ne riscontrano le possibilità e la fattibilità, potrebbe esporre il Dirigente Scolastico a grosse responsabilità penali in caso di contagio. Ciò ancor di più se gli ambienti di lavoro non sono stati sanificati e i lavoratori non sono stati dotati di tutti quei dispositivi di protezione previsti dal caso. A tale riguardo il 24 aprile 2020 è stato pubblicato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro“. Si tratta di un nuovo documento che integra, con altre e più puntuali disposizioni, il protocollo già adottato lo scorso 14 marzo 2020. 

Per garantire la tutela della salute dei lavoratori, il Protocollo ha implementato le misure in merito: alle modalità di ingresso in azienda, modalità di accesso dei fornitori esterni, pulizia e sanificazione, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale, la gestione degli spazi comuni, la turnazione aziendale, l’entrata e l’uscita dei dipendenti, eventi interni e riunioni, la gestione di una persona sintomatica, la sorveglianza sanitaria in azienda e la costituzione di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.

Importante è la sottolineatura che viene riportata nel Protocollo circa

“la mancata attuazione dello stesso che determinerebbe, per mancanza di adeguati livelli di protezione, la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

Insomma, il contagio da Covid-19 potrebbe qualificarsi come un infortunio e il datore di lavoro, come lo è il Dirigente Scolastico, in base all’art. 2087 c.c. ha l’obbligo di tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro. Pertanto, è abbastanza scontato che laddove si possa accertare l’inosservanza del citato protocollo del 24 aprile 2020 con consequenziale causa di infezione-malattia del lavoratore, il datore di lavoro potrebbe rispondere (art. 590 c.p.) di reati di lesioni personali (gravi o gravissime), od addirittura di omicidio colposo (art. 589 c.p.) qualora al contagio sia seguita la morte. Nell’ambito delle responsabilità non va esclusa neanche ipotesi di “malattia” lieve, ovvero guaribile in meno di 40 giorni. In quest’ultimo caso potrebbe scaturire la procedibilità a querela. 

Rif. normativi

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

Codice Penale

Codice Civile

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