di Fabio Scrimitore
Il quesito riguarda l’assegnazione delle funzioni di Responsabile della conservazione digitale dei documenti scolastici.
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi di una scuola ha chiesto di sapere se sia legittimo che il Dirigente scolastico gli assegni le funzioni di Responsabile della conservazione digitale dei documenti.
La risposta, naturalmente, va data alla luce delle funzioni che il Codice dell’Amministrazione Digitale, approvato con il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, assegna al dipendente dell’Ente pubblico, funzioni che si possono riassumere nella successione procedurale di atti con i quali si acquisiscono, su supporti informatici, dati giuridicamente rilevanti, generalmente costituenti le diverse fasi di un determinato procedimento amministrativo, in atto o potenziale. La procedura è finalizzata non soltanto ad assicurare l’integrità dell’atto documentale informatico, ma anche la provenienza e la data della sua adozione, attraverso la firma elettronica. In sostanza, come si legge nell’art. 3 della delibera del CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione), la conservazione digitale dei dati avviene mediante memorizzazione su supporti ottici e termina con l’apposizione, sull’insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insieme di essi, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo.
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