di Marco Graziuso
I lavoratori mutilati e invalidi civili, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono usufruire di un congedo straordinario per cure, così come precedentemente previsto dall’articolo 26 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e dall’articolo 10 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, modificato dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119.
L’art. 7 citato stabilisce che i lavoratori mutilati e invalidi civili, cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possano fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
Per ottenere detto congedo il dipendente deve presentare apposita domanda scritta al proprio datore di lavoro, allegando la richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, che attesti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
Per detto periodo di congedo, che non rientra nel cosiddetto periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia ed è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure, con l’avvertenza che, in caso di trattamenti terapeutici continuativi, l’attestazione a giustificazione dell’assenza può essere anche cumulativa.
Infine, si segnala che il Decreto Legislativo n.119/11 dispone l’esplicita abrogazione dell’articolo 26 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, da cui in precedenza la materia era disciplinata.
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