di Fabio Scrimitore
Il quesito riguarda la relazione che intercorre fra il congedo straordinario biennale per l’assistenza al familiare disabile e gli altri istituti giuridici che consentono al dipendente di non prestare servizio.
Un docente chiede di sapere se sia conforme all’ordinamento scolastico vigente il provvedimento con il quale il Dirigente scolastico della sua scuola di servizio ha modificato quanto aveva disposto nei precedenti provvedimenti di congedo straordinario per assistenza al familiare in situazione di grave disabilità, emessi a suo beneficio in applicazione dell’art. 42, comma 5, del Decreto legislativo n.151 del 26 marzo 2001.
Come è noto, il predetto articolo consente che il citato congedo straordinario biennale possa essere fruito in periodi frazionati, anche in giorni singoli.
Di tale forma di congedo l’autore del quesito ha beneficiato per lungo tempo, alternandolo a permessi, concessigli ai sensi dell’ art. 33, comma 3, della Legge 5.2.1992, n. 104, ed ad assenze per malattia. Assume rilevanza, ai fini della soluzione del quesito, il fatto che, in determinate settimane, dal lunedì al venerdì, il predetto docente abbia fruito di cinque giorni di congedo straordinario per assistere il familiare disabile, senza, poi, riprendere servizio il sabato successivo, perché il sabato è la sua giornata libera da impegni didattici.
Successivamente, un’evidente esigenza di autotutela ha indotto la scuola a verificare se i primi provvedimenti di concessione delle diverse forme di congedo-assenza avessero rispettato il complesso della disposizioni che l’INPS ed il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno emanato in applicazione del predetto art. 42, comma 5, del citato Decreto legislativo n. 151 del 2001. La verifica ha indotto il Dirigente scolastico su menzionato a rivedere in peius i precedenti suoi decreti di concessione dei periodi di congedo straordinario per assistenza al parente disabile.
Appare utile riportare alcuni stralci della motivazione che il Dirigente ha addotto nel citato decreto di rettifica: considerato, pertanto, di dover includere nel computo del congedo biennale, usufruito in modo frazionato ma ciclico…anche i giorni di sabato, domenica e/o festivi intercorrenti fra tutti i periodi usufruiti…”. dispone…di integrare i sottoelencati decreti di concessione dei periodi di congedo straordinario biennale accompagnatore-portatore di handicap di cui all’art. 42, comma 5 del D.Lgs 151/2001, con i giorni del sabato e della domenica, quando non si è verificata l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto, ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente.
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