• giovedì , 21 Novembre 2024

Congedo straordinario biennale

di Fabio Scrimitore

Il quesito, formulato dal Dirigente scolastico di un Istituto comprensivo, riguarda le modalità di fruizione del congedo biennale retribuito per l’assistenza a familiare disabile. 

Il caso è previsto dall’art. 42 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001.
Con il quesito, il suo autore ha chiesto, in primo luogo, quale documentazione debba essere richiesta alla lavoratrice, alla luce della nuova normativa sui permessi e sui congedi relativi alla fruizione della Legge n.104/1992 e del congedo biennale retribuito.
Si risponde dichiarando che va acquisita, innanzitutto, la certificazione dalla quale risulti lo stato di handicap grave della persona cui si deve prestare assistenza. Ci si riferisce alla certificazione rilasciata dalla Commissione medica competente a verificare la sussistenza delle condizioni di disabilità grave. Non è sufficiente la sola certificazione che attesti l’invalidità civile.
Non è ammessa, al riguardo, la dichia-razione personale sostitutiva della necessaria certificazione medica.
Il Contratto nazionale integrativo sulla mobilità prevede, poi, che colui che pretenda di fruire della priorità per l’assistenza prestata al disabile grave debba trovarsi nella condizione dell’esclusività, nel senso che deve essere l’unica persona, del contesto familiare, che possa prendersi cura del disabile.
Questa condizione non è richiesta per fruire dei permessi previsti dall’art.33 della Legge n. 194/1992. Il legislatore, infatti, ha eliminato dall’art.20 della Legge n. 53 del 2000 sia l’esclusività che la convivenza con la persona disabile.
Perciò, ai fini della concessione dei permessi per l’assistenza, è sufficiente che il dipendente pubblico dichiari che effettivamente assiste il parente che sia in stato di handicap grave.
L’autore del quesito ha chiesto, poi, se per fruire del congedo straordinario biennale, previsto dal citato art.42 del Decreto Legislativo n.151 del 2001, si possa non osservare il prescritto preavviso di 15 giorni per la fruizione del congedo.

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