• giovedì , 21 Novembre 2024

Condanne penali

di Fabio Scrimitore

Il quesito, formulato da un Dirigente scolastico, riguarda l’incidenza di condanne penali sulla prosecuzione del rapporto di lavoro.     

A seguito di accertamenti esperiti d’ufficio, l’Istituto scolastico al quale si riferisce il quesito ha dovuto prendere atto, dal certificato del Casellario Giudiziale, che a carico di un Collaboratore scolastico, con contratto di lavoro a tempo determinato, risultano emesse sentenze definitive di condanna, così come di seguito specificato:

– anno 1981: violazione delle norme sull’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli (reato depenalizzato)- 5 giorni di arresto, con sospensione condizionale della pena;

– anno 1994: dichiarazione di fallimento;

– anno 2004: furto ( art.624 C.P.);

– anno 2007: bancarotta fraudolenta.

L’autore del quesito ha chiesto di sapere quali provvedimenti debba adottare in ordine alla prosecuzione del rapporto di lavoro in essere e se si possa addirittura arrivare ad una eventuale risoluzione dello stesso.

Si risponde assicurando il Dirigente che le condanne per i reati sopra specificati non comportano l’assunzione di alcun provvedimento amministrativo a carico del dipendente interessato.

Tanto si afferma alla luce del D.P.R. 9 maggio 1984, n. 487, che ha fissato i requisiti che debbono essere posseduti per accedere al pubblico impiego, e per conservarne il rapporto. Il citato D.P.R. dice testualmente che non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (6/b).

Dagli atti e dalle informazioni che sono stati resi noti allo scrivente, non si rileva che il dipendente di cui si tratta si trovi in nessuna delle predette condizioni ostative. Nessuno dei reati menzionati nel certificato del Casellario Giudiziale comporta conseguenze sull’assunzione e sulla conservazione del posto per il quale il suddetto dipendente ha stipulato contratto a tempo determinato.

Per completezza di informazione si può citare il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 19, che è stato emanato in attuazione della Direttiva 2011/93UE, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Dal marzo del 2014, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, devono acquisire il certificato previsto dall’art. 25-bis del Decreto Legislativo 14.11.2001, n. 313, allo scopo di verificare l’eventuale esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600 bis, ter, quater, quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive dall’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

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