Il TAR, con sentenza n. 2960 del 13 febbraio 2024, ha ritenuto fondato nel merito il ricorso di un candidato partecipante ad un concorso pubblico che prevedeva lo svolgimento di una prova preselettiva, con domande su materie diverse da quelle indicate nel bando.Nessun margine di discrezionalità, dunque, per l’amministrazione pubblica che bandisce un concorso
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