• giovedì , 21 Novembre 2024

Completamento orario

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda il diritto al completamento di orario d’una supplente in congedo per l’assistenza a disabile.

Si premette che la supplente, alla quale il quesito si riferisce, ha diritto al completamento di orario per ulteriori 6 ore, che integreranno le 12 ore già assegnatele in altra scuola.

Per averne conferma, è sufficiente tener presente il principio generale, secondo il quale i diritti e gli obblighi di servizio degli insegnanti sorgono  nell’atto in cui il relativo contratto individuale di lavoro viene sottoscritto dal Dirigente scolastico e dal docente. Da quel momento, il supplente può fruire dei periodi di assenza e dei congedi previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Questa conclusione non si sarebbe potuta raggiungere prima del 4 agosto del 1995. Quel giorno, infatti, fu sottoscritto il primo Contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola, e da quel momento è stata applicata la storica riforma, nata dalla Legge n. 421 del 23 ottobre 1992, che ha privatizzato la gestione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.

Sino a quella data, il rapporto di lavoro nasceva non già, come accade oggi, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ma con la sottoscrizione del decreto di nomina da parte del Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale (allora Provveditore agli studi) o del Preside    (non ancora Dirigente scolastico). Tale provvedimento monocratico aveva bisogno dell’assunzione in servizio affinché si perfezionasse l’instaurazione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente. In termini amministrativistici, si soleva dire che l’assunzione in servizio era condizione di efficacia del provvedimento di nomina, nel senso che, senza di essa, non si poteva chiedere né il congedo né gli altri istituti previsti dalla legge.

Oggi, come si è detto, non è più così. Dal momento in cui l’aspirante supplente sottoscrive il contratto individuale, accostando la sua firma a quella del Dirigente, può chiedere di assentarsi per malattia, per matrimonio o per altro, anche se non assume servizio.

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