di Fabio Scrimitore
Il quesito, redatto dal Dirigente scolastico di un Istituto comprensivo, riguarda la composizione del Comitato per la valutazione dei docenti, previsto dal comma 129 della Legge n. 107/2015.
Può essere d’aiuto nella risposta la comparazione del testo del citato comma 129 con quello dell’art. 11 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. 16 aprile 1994, n, 297, testo, quest’ultimo, che è stato integralmente sostituito dal predetto comma 129.
Orbene, il 3° comma del menzionato art. 11 così recita: I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.
Il testo del comma 129 è il seguente:
Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti ed un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti , dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
La volontà del legislatore del 2015 di servirsi del verbo scegliere, in sostituzione del verbo eleggere, si presta ad essere interpretata come una forma di generoso affidamento alla sapiente autonomia organizzativa dell’organo collegiale, che la legge sulla Buona scuola cerca in ogni modo di potenziare. Il metodo dell’elezione, in realtà, non viene ripudiato dalla nuova legge, ma acquista una funzione un po’ defilata, nel senso che il Collegio vi dovrà necessariamente far ricorso quando fra i suoi componenti non vi sia nessuno che goda d’una considerazione fra colleghi tanto condivisa ed evidente da apparire come il collega che tutti vorrebbero che accettasse l’incarico di componente del Comitato di valutazione, quasi per una sorta di silente acclamazione.
Mutatis mutandis, questa considerazione può valere anche per la scelta dei professori, dei genitori e dello studente che compete al Consiglio di istituto.
L’autore del quesito ha chiesto anche se sia possibile definire un’unica linea di intervento nelle modalità di scelta, condivisa tra istituzioni scolastiche.
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