di Fabio Scrimitore
Il quesito, proveniente da un Istituto Tecnico Statale, riguarda la titolarità delle funzioni di collaudatore di un progetto FESR.
Le linee guida sui progetti FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), conformemente a quanto prevede l’art. 36 del Regolamento sulla gestione finanziaria delle scuole, approvato con il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 20101, non escludono che il collaudo dei lavori sia affidato a personale interno della scuola.; anzi lo prevedono esplicitamente con le proposizioni seguenti: I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo finale, da eseguirsi, entro 60 giorni dalla loro ultimazione, consegna o esecuzione, ad opera del personale della scuola.
Le stesse linee guida prescrivono, però, che il personale della scuola che effettua il collaudo debba essere munito di adeguata competenza tecnica.
Non solo, ma specificano anche: Il collaudo è effettuato da esperti incaricati dall’amministrazione ed è inteso a verificare, per le apparecchiature e i programmi forniti, che siano conformi al tipo ed ai modelli descritti in contratto.
Ne consegue che non può considerarsi univocamente preclusa la possibilità che il Direttore dei servizi generali ed amministrativi sia designato dal Dirigente scolastico quale collaudatore singolo o componente della apposita commissione interna, affidataria del collaudo.
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