È spesso motivo di conflitti e discussioni nelle scuole l’adozione di Piani di lavoro ATA che prevedono particolari articolazioni dell’espletamento del servizio, benchè risultino funzionali all’orario delle attività della scuola e di apertura all’utenza. Nella disamina dei vari casi si è fatto riferimento non solo alla norma, ma anche a dei provvedimenti giurisdizionali, come la delibera n. 482/2013 della Corte dei Conti, che ha fatto storia in quanto ha condannato per danno erariale un DS, addebitandogli la colpa grave perché, tra l’altro, ha ignorato il parere contrario del DSGA.
di Agata Scarafilo
L’orario di lavoro dei collaboratori scolastici, così come di tutto il personale ATA, è di 36 ore settimanali, suddivise in sei ore continuative (dal lunedì al sabato), da espletarsi, di norma, in orario antimeridiano.
Il CCNL scuola 2006/2009, che è ancora in vigore per le parti non modificate dal CCNL 2016-2018 (ai sensi dell’art.1, comma 10), prevede già i casi di deroga all’orario antimeridiano per le istituzioni educative, per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e per i corsi serali istituiti presso le istituzioni scolastiche, normando, come ordinariamente previsto, l’espletamento del lavoro pomeridiano dei collaboratori scolastici in servizio in questi particolari istituti.
Quindi, negli altri istituti scolastici, non rientranti nel comma 1 dell’ art. 51 del CCNL, il personale ATA non potrebbe svolgere ordinariamente il servizio in orario pomeridiano?
La risposta è negativa nel momento in cui entra in gioco la Contrattazione Integrativa di Istituto e le possibilità di deroga ad essa offerte. Infatti, in applicazione dell’art. 6, comma 2, lettera m), del CCNL di comparto, le scuole possono, mediante la Contrattazione Integrativa d’Istituto, individuare criteri e modalità organizzativi del lavoro e articolazioni dell’orario del personale in servizio. Tuttavia, ricordiamo, a tale riguardo, che la sottoscrizione di un contratto decentrato integrativo difforme dalle previsioni delle norme contrattuali nazionali potrebbe configurare responsabilità erariale a carico del Dirigente scolastico (Aran 23/12/2010).
Sicchè, in sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovranno essere disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi, sulla base dei seguenti criteri:
- orario di lavoro funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
- programmazione su base plurisettimanale dell’orario di lavoro.
Il CCNL prevede che l’orario di lavoro massimo giornaliero non possa superare le 9 ore.
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 7 ore e 12 minuti (nei casi in cui nell’istituzione scolastica è stata adottata, con delibera del Consiglio d’Istituto, la settimana corta con servizio dal lunedì al venerdì), è obbligatorio che la scuola preveda una pausa di almeno 30 minuti, per consentire il recupero delle energie psicofisiche e l’eventuale consumazione del pasto.
Tale disposizione normativa rende il diritto alla pausa del personale ATA del tutto indisponibile al lavoratore che, conseguentemente, non potrà rinunciarvi neanche per espressa volontà. Infatti, le norme finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche sono poste dal legislatore a tutela e nell’interesse dello stesso lavoratore.
Così, in relazione a quanto specificato, la fruizione della pausa ha ovviamente carattere obbligatorio e, in quanto tale, non può dipendere né dalla volontà datoriale né da quella del lavoratore. Infatti, sul punto, va osservato che la clausola contrattuale deve essere considerata alla stregua delle norme imperative di legge in materia di orario di lavoro.
Ciò detto, bisogna operare una distinzione tra orario di lavoro flessibile, plurisettimanale e a turni; proprio con riferimento a quest’ultima modalità di svolgimento dell’orario di lavoro (turnazione), la norma precisa che si considera in turno il personale che si avvicenda, in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio.
Mentre non è previsto l’orario spezzato del lavoro, in ottemperanza alle disposizioni normative e in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto (es., apertura all’utenza, programmazione dei docenti), si potranno, invece, adottare le sottoindicate tipologie di orario di lavoro, anche coesistenti tra loro:
1. Orario di lavoro flessibile L’orario di lavoro deve essere funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione scolastica o educativa, è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero – che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale -, distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, ecc.).
2. Turnazione È l’orario finalizzato a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale, distribuito su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio
I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti:
- si considera in turno il personale che si avvicenda, in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
- la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
- l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione del personale subentrante a quello del turno precedente;
- un turno serale che si protragga oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di esigenze specifiche, connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica;
- nelle istituzioni educative, il numero dei turni notturni effettuabili da ciascun dipendente nell’arco del mese non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nel corso dell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno stesso. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale.
3.
Orario
Plurisettimanale
È l’orario effettuato in relazione a prevedibili periodi nei quali
si intensificano le attività didattiche o si verificano particolari
necessità di servizio in determinati settori dell’istituzione
scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni con annesse
aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal
personale coinvolto.
Ai fini dell’adozione dell’orario di
lavoro plurisettimanale, devono essere osservati i seguenti criteri:
- il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore, per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;
- al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati di anno in anno e, di norma, non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico.
Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante la riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
Quindi, ciò che contraddistingue il lavoro a turni dal lavoro flessibile e dal lavoro plurisettimanale è la notevole oscillazione del servizio, con connessa alternanza tra i lavoratori incaricati di coprire l’intero arco del servizio.
Abbiamo sottolineato che, in base all’art. 51 del CCNL, l’orario di lavoro massimo giornaliero dei collaboratori scolastici è di 9 ore, ma a tale prescrizione è possibile derogare?
La risposta è affermativa ed ancora una volta la fonte normativa è il CCNL e, in particolare, l’art. 55, che prevede la possibilità di espletare l’orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore, per almeno 3 giorni a settimana, con relativa riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali.
Secondo tale articolo, destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è il personale ATA adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
a) istituzioni educative;
b) istituzioni scolastiche con annesse aziende agrarie;
c) istituzioni scolastiche con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
Dalla norma risulta evidente che, affinché il Dirigente scolastico possa individuare i collaboratori scolastici destinatari della riduzione dell’orario di lavoro, debbano verificarsi simultaneamente due presupposti:
- una condizione oggettiva, che afferisce alla natura stessa dell’istituzione scolastica (istituzione educativa o con annessa azienda agraria) o alla strutturazione dell’orario di servizio giornaliero del personale ATA superiore a 10 ore per almeno 3 giorni a settimana, in modo da soddisfare particolari esigenze di funzionamento della scuola o di migliorarne l’efficienza e la produttività dei servizi;
- una condizione soggettiva, che è costituitata dal fatto che il personale ATA, proprio a causa dell’ampliamento dei servizi dell’istituzione scolastica o di altre situazioni di particolare gravosità, è costretto a subire un orario di lavoro contraddistinto dalla presenza di più turni o da una forte oscillazione dell’orario ordinario.
Tuttavia, è da escludersi che il beneficio in esame possa spettare indiscriminatamente a tutto il personale ATA, a prescindere dalla valutazione delle singole posizioni individuali.
La stipula, infatti, di un Contratto Integrativo d’Istituto volto alla riduzione dell’attività lavorativa del personale ATA, in assenza delle condizioni (oggettive e soggettive) previste dal CCNL di categoria (turnazioni, orario superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni settimanali, ecc.), potrebbe determinare un danno erariale, pari al controvalore della retribuzione per le giornate non lavorate. Già in passato la condotta antigiuridica di un Dirigente scolastico è stata presa in considerazione dalla Corte dei Conti (III Sezione giurisdizionale centrale d’appello) che, con Delibera n. 482/2013, lo ha condannato per violazione dell’art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 54, rectius 55, del CCNL scuola.
Il danno è risultato risarcibile:
1) sia per l’antigiuridicità della condotta del Dirigente scolastico;
2) sia per la gravità della colpa dello stesso Dirigente scolastico.
Infatti, il DS aveva giustificato l’adozione della riduzione dell’orario settimanale semplicemente come una risposta alla limitata consistenza dell’organico del personale in questione.
Dalla citata delibera della Corte dei Conti emerge che, relativamente alla gravosità della colpa, essa è stata ritenuta insita nella circostanza che l’accordo integrativo è stato stipulato dal Dirigente scolastico, nonostante il parere contrario del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e nonostante il rilievo formale dei revisori dei conti.
Riferimenti normativi
CCNL 2016-2019
CCNL 2006-2009
D. Lgs. n.165/2001
Antonia
Le normative ci sono però non vengono rispettate e fatte rispettare neanche dalla rsu e dai sindacati perchè non piace a loro mettersi contro i loro amici , ma chi ne paga le conseguenze siamo noi poveri lavoratori . Nella mia scuola L’Istituto Mantegna di Brescia ci obbliga a Fare il turno fisso a parte dei lavoratori ( una disorganizzazione unica ) anche se noi esprimiamo il nostro dissenso dichiarando che è anti sindacale loro ci dicono di cambiare scuola o cosi o cambiate . e sindacati non ci tutelano si fanno vedere solo per le tessere o per le elezioni da rsu . questa è l’Italia.
Flavio
Ma non possono dire di cambiare scuola perché una volta firmato il contratto se ti licendi vieni depennare fino al 1 settembre