di Fabio Scrimitore
Il quesito riguarda le funzioni dei collaboratori del dirigente scolastico, cui spetta il compito di sostituirlo in caso di assenza.
Il Dirigente scolastico dell’Istituto al quale si riferisce il quesito sarà assente dalla scuola superiore che gli è stata affidata per 40 giorni. L’autrice del quesito, che si è definita con il termine vicaria, ha chiesto: in caso di assegnazione di bandi di gara (pullman, esperti, ecc…) in presenza di atti contabili, per tutte le materie non derogabili, come comportarsi? Può firmarle sempre la Dirigente, anche se è in malattia (ricovero ospedaliero)?
La risposta al quesito potrà esser data soltanto dopo che sarà stato sciolto il dubbio sulla permanenza, nell’attuale sistema della scuola autonoma, della funzione del collaboratore vicario. Questo dubbio nasce dalla lettura del comma 22 dell’art. 14 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, che si trascrive di seguito:
22. Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato puo’ essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.
La recente storia della scuola insegna che quel comma 22 è nato al solo scopo di non concedere l’indennità per lo svolgimento di funzioni superiori e di reggenza agli insegnanti ai quali, ai sensi del 5° comma dell’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, il Dirigente scolastico può affidare, per delega, specifici compiti, rientranti nelle funzioni organizzative e amministrative proprie.
Tanto premesso, si deve ammettere che le disposizioni del predetto comma 22 dell’art. 14 del Decreto Legge n. 95/2012 (la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie) hanno oggettivamente ed inequivocabilmente sottratto al Dirigente scolastico il potere di designare un suo vicario, ossia, lo hanno privato della tradizionale facoltà dei Presidi di delegare un insegnante della scuola all’espletamento delle generalissime ed indeterminate funzioni vicarie. È, questa, un’innovazione legislativa che abroga radicalmente il 5° comma dell’art. 396 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. 16.4.994, n. 297, il quale prevedeva che: In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell’art. 7 del presente testo unico.
In materia di sostituzione temporanea del Dirigente scolastico, resta nell’ordinamento vigente l’unica possibilità, concessa all’Ufficio Scolastico Regionale, di sostituire il Dirigente assente per un periodo superiore a due mesi, affidandone la reggenza ad altro Dirigente.
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