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Cinture di sicurezza

Ma che colpa abbiamo noi?

 di Giulia Rella

(docente di sostegno nella scuola secondaria di I grado)

In data 3 febbraio 2016, io, come molti colleghi, abbiamo letto con indignazione la Nota n. 674 del Miur, relativa alle misure di sicurezza durante i viaggi d’istruzione.
Numerosi articoli sono stati scritti al fine di commentare e chiarire la circolare ed il vademecum pubblicati dal ministero, fra i più puntuali ricordo il contributo di F. Scrimitore dal titolo “Road map per i viaggi di istruzione”.
Nel mese di marzo, il ministero ha specificato mediante faq (frequently asked questions) che la nota citata non attribuisce nuove responsabilità a docenti e insegnanti in merito allo stato dei mezzi di trasporto e alla condotta del conducente, ma li esorta, in nome del naturale senso civico che dovrebbe animare ogni cittadino, a segnalare alla polizia stradale eventuali problematiche del mezzo o comportamenti scorretti del conducente.
Ciò che in questo contributo vorrei chiarire non sono gli aspetti che la faq ha già affrontato ma quelli che ha lasciato oscuri, in particolare la responsabilità riguardo all’uso delle cinture di sicurezza sui bus da parte degli alunni. Tale contributo non è scritto per semplice pedanteria, ma nasce dall’incertezza che ancora aleggia fra i docenti e spesso fra i dirigenti, i quali ritengono che sia compito del conducente controllare l’utilizzo dei sistemi di ritenuta, anche quando i passeggeri sono minori.
Il vademecum, pubblicato insieme alla suddetta nota ministeriale, a tal proposito dice che “ Se l’autobus è dotato di sistemi di ritenuta-cinture di sicurezza i passeggeri devono utilizzarli (…) Se il mancato uso riguarda un minore, ne risponde il conducente o chi è tenuto alla sua sorveglianza, qualora si trovi a bordo del veicolo”. Ciò non è una novità, infatti in nota viene fatto esplicito rinvio al Codice della strada, art. 172, comma 10. Partiamo dunque da qui. L’uso delle cinture di sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto, durante le visite guidate dei nostri alunni, è di nostra competenza, pertanto è meglio analizzare con attenzione la normativa.
Il Codice della strada nel 2002 ha recepito la normativa europea, secondo la quale il conducente ed i passeggeri dei veicoli della categoria M1(1) (minibus) hanno l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini (adattatore o seggiolino), adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
Dall’analisi della nota del vademecum sopra citata pare si possa dedurre che, se il mezzo di trasporto non è dotato di sistemi di sicurezza, l’obbligo di allacciare le cinture agli alunni decade, anche se non si specifica quale tipo di mezzo vettore possa non esserne dotato. La possibilità di non trovare sistemi di ritenuta a bordo può verificarsi solo su mezzi immatricolati prima del 15 giugno 1976, poiché da questa data in poi è divenuta obbligatoria la loro predisposizione sin dall’origine, con specifici punti di attacco (2); pertanto, se dovessimo accompagnare i nostri alunni su autobus senza cinture, certamente si tratterebbe di veicoli di vecchia costruzione, sui quali le stesse non possono essere installate neanche successivamente. Come spesso accade nel nostro Paese, ci troviamo in presenza di una deroga che contraddice la norma la quale, al contrario, conferma l’obbligatorietà dell’uso delle cinture sui mezzi più grandi e così recita: “Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 (3) ed M3 (4) devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini( seggiolini o adattatori), eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1”. Per bambini si intendono quelli che non hanno raggiunto i tre anni di età o hanno superato tale limite anagrafico, ma ancora non hanno raggiunto l’altezza di 1,50 m.

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