• giovedì , 21 Novembre 2024

Certificazione delle competenze

di Fabio Scrimitore

Il quesito, proposto da un Dirigente scolastico, riguarda la certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Il quesito si riferisce alla Circolare ministeriale n. 3 del 13 febbraio 2015, che ha il seguente oggetto: Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
Nel testo del quesito è specificato che, nel corso della seduta del Collegio dei docenti, programmata, fra l’altro, per l’eventuale adozione sperimentale della certificazione delle competenze acquisite al termine del percorso della secondaria di primo grado, il Dirigente scolastico avrebbe proposto di adottare per l’imminente esame finale conclusivo del primo ciclo lo stesso modello di certificazione delle competenze adottato a conclusione dell’omologo esame dello scorso anno.
Tanto sarebbe stato proposto con la motivazione che il Collegio non avrebbe potuto adottare ciò che una circolare ministeriale indica, ma che va in contraddizione con la richiesta dell’esplicitazione del voto come da DPR 122/2009, che è fonte superiore rispetto alla circolare ministeriale indicata in oggetto.
La risposta va cercata partendo da una riflessione sul primo comma dell’art. 8 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, che è bene trascrivere:
1. Nel primo ciclo dell’istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge.
Nel modello di scheda per la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, allegato alla citata circolare n. 3 del 2015, non vi è indicazione dei voti.
Pertanto, non potrebbe darsi formalmente torto al Dirigente scolastico quando rileva che il predetto modello non rispetta la prescrizione del 1° comma dell’art. 8 del suddetto D.P.R. n. 122/2009.
La lettura delle Linee Guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, allegate alla citata Circolare n. 3/2015, permette, però, di affievolire, sino ad annullarla del tutto, la validità della motivazione con la quale il Dirigente scolastico ha proposto al Collegio dei docenti di non adottare la scheda di certificazione che il Ministero ha offerto alle scuole autonome con la predetta circolare n. 3/2015, allo scopo di avviare quell’opportuno, graduale processo di sperimentazione che l’esperienza suggerisce di attuare prima della adozione di un modello definitivo di certificazione.

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