di Fabio Scrimitore
La scuola è pervasa da un dubbio, di fronte al quale la domanda del principe di Danimarca non regge il paragone.
Cosa dovranno far i Dirigenti scolastici lunedì, 7 aprile prossimo, davanti alla richiesta, che venisse loro avanzata da un agente delle forze dell’ordine, di pagare non meno di 10.000 euro, per violazione dell’art. 25 bis del D.P.R. 14.11.2002, n. 313 ?
Un novello Guglielmo di Ockham terrebbe conto dell’incrollabile validità del principio fondamentale della dimostrazione logica, secondo il quale è del tutto vano dimostrare con molte argomentazioni quel che si può dimostrare efficacemente con un’ unica asserzione.
Con tale premessa, il Dirigente scolastico dirà all’inquisitore che l’articolo 11 delle preleggi, che, come gli sarà noto, sono anteposte al codice civile, stabilisce categoricamente: La legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo.
Se si applicherà la trascritta disposizione all’art. 25 bis del citato D.P.R. n. 313/2002, si constaterà che lunedì prossimo l’unico obbligo che nascerà ex novo in capo al Dirigente scolastico sarà circoscritto al caso in cui nella sua scuola dovrà farsi luogo alla nomina di un supplente, insegnante o personale ATA che sia.
Se si presenterà questa evenienza, la persona individuata come supplente dovrà dare il suo consenso a che il Dirigente richieda alla Procura della Repubblica presso il Tribunale – Ufficio locale del casellario – il certificato previsto dall’art. 25 bis del D.P.R. n. 313 del 2002 ed al relativo trattamento dei dati giudiziari da parte del Dirigente scolastico-datore di lavoro.
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