• giovedì , 21 Novembre 2024

Certificati medici sportivi

Ancora chiarimenti

di Agata Scarafilo

PREMESSA

Dopo le linee guida del Ministero della Salute dell’8 agosto 2014 (GU 23 del 18/10/2014), giungono ancora delucidazioni circa il certificato per l’idoneità all’attività sportiva non agonistica, richiesto dall’autorità scolastica. A scrivere, questa volta, è la Regione Lombardia che, a seguito di numerose richieste di chiarimenti soprattutto da parte delle Istituzioni scolastiche, ha diramato, il 26 marzo scorso, una nota (Protocollo: H1.2015.9787) con la quale ha fatto luce su alcune questioni non di poco conto.
Le scuole coinvolte in progetti di carattere sportivo (ad esempio, partecipazione ai giochi sportivi studenteschi) devono necessariamente acquisire agli atti la certificazione medica richiesta, a seconda del tipo di attività in cui gli alunni sono coinvolti. Indubbiamente la questione è legata in primis alla tutela dello stato di salute e dell’integrità fisica e psichica dell’alunno, ma essere in possesso della giusta certificazione significa, anche, mettersi al riparo da problemi qualora malauguratamente dovesse accadere qualche incidente di percorso.
La nota della Regione Lombardia si concentra in particolare sull’attività sportiva non agonistica praticata dagli alunni, in quanto le novità legislative degli ultimi tempi hanno riguardato essenzialmente tale certificazione. Innanzitutto si è ravvisata la necessità di fare chiarezza su chi è obbligato a produrre e richiedere tale certificato, quindi si è affrontata, in ultima analisi, tutta la questione legata all’elettrocardiogramma (ECG).
Prima di addentrarci nei dettagli della certificazione in questione, è necessario però fare un distinguo sull’attività sportiva a cui ogni certificazione è legata e che, di conseguenza, si differenzia sia nelle modalità di richiesta che nell’indagine e nell’attestazione dello stato di salute dell’alunno coinvolto.
Insomma, bisogna partire dal fatto che, in base alla scelta dell’attività, alla sua intensità e alla sua compatibilità con le condizioni di salute, varia la certificazione che la scuola, per il tramite del Dirigente scolastico, dovrà richiedere all’alunno o alla sua famiglia.

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